Principi di diritto (Massima) In tema di reati di contraffazione di marchi o segni distintivi (art. 517-ter cod. pen.), il giudice penale è tenuto ad accertare incidentalmente l’esistenza e la validità sostanziale del titolo di proprietà industriale (brevetto, marchio, modello) secondo le disposizioni interne e sovranazionali a tutela della proprietà intellettuale, essendo la validità del titolo un presupposto normativo della condotta delittuosa richiamato dall’art. 517-ter, comma 4, cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 43374/2019). L’accertamento della nullità del brevetto per estensione oltre il contenuto della domanda ex art. 76, comma 1, lett. c) c.p.i. e per difetto dei requisiti di industrialità e di sufficiente chiarezza e precisione della descrizione ex art. 76, comma 1, lett. a) e b) c.p.i. costituisce un accertamento di fatto e di merito, riservato al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica. In sede di legittimità, non è consentito il riesame degli elementi di prova e la proposizione di una lettura alternativa dei fatti, essendo preclusa la rilettura del materiale probatorio e la sostituzione della valutazione del giudice di merito.
Il Fatto
La società Bang&Clean Technologies AG si costituiva parte civile nel procedimento penale a carico di Mario Martinez, imputato del reato di cui all’art. 517-ter cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) per aver contraffatto il brevetto europeo EP 1 362 213, di cui la parte civile era titolare. Il Tribunale di Rimini condannava l’imputato per altro reato (art. 388, comma 2, cod. pen.), ma lo assolveva dal reato di contraffazione, ritenendo, incidentalmente, la nullità del brevetto per estensione oltre il contenuto della domanda e per difetto dei requisiti di industrialità e chiarezza. La Corte d’Appello di Bologna confermava l’assoluzione, dichiarando la nullità del brevetto e rigettando le domande risarcitorie della parte civile. La parte civile proponeva ricorso per cassazione, articolato in nove motivi, deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge in relazione all’accertamento della nullità del brevetto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare, ha ribadito che i vizi di motivazione dedotti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati mediante la formula della violazione di legge (lett. b), e che la deduzione del malgoverno delle regole di valutazione della prova non è consentita. Ha inoltre ricordato che il difetto di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti della sentenza, dovendo la pronuncia essere letta come un tutto coerente e organico.
La Corte ha rilevato che i motivi di ricorso, pur formalmente articolati come vizi di violazione di legge e di motivazione, si risolvevano in realtà in una critica al merito della decisione, proponendo una lettura alternativa delle prove e delle consulenze tecniche (CTU Concone, Santi, Plebani), senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte d’Appello. La Corte d’Appello di Bologna, infatti, aveva autonomamente valutato la piattaforma probatoria (comprese le CTU svolte nei procedimenti civili) e aveva ritenuto la nullità del brevetto per estensione oltre il contenuto della domanda (art. 76, comma 1, lett. c, c.p.i.) e per carenza dei requisiti di industrialità e chiarezza descrittiva (art. 76, comma 1, lett. a e b, c.p.i.), argomentando in modo congruo e non manifestamente illogico. La Corte di Cassazione ha quindi escluso che le censure potessero essere esaminate, trattandosi di questioni di fatto e di valutazione del materiale probatorio.
Quanto all’ultimo motivo, relativo alla necessità di accertare la validità sostanziale del titolo di proprietà industriale, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento (Cass. Sez. 2, n. 43374/2019), secondo cui il giudice penale è tenuto ad accertare incidentalmente l’esistenza e la validità del titolo, essendo tale verifica presupposto della condotta delittuosa ex art. 517-ter, comma 4, cod. pen. La Corte d’Appello aveva correttamente applicato tale principio, concludendo per la nullità del brevetto. La Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Implicazioni Pratiche
Onere di contestare la validità del titolo di proprietà industriale in sede penale: La difesa dell’imputato, per ottenere l’assoluzione dal reato di contraffazione ex art. 517-ter cod. pen., deve sollevare l’eccezione di nullità del brevetto o del marchio, poiché il giudice penale è tenuto a verificarne incidentalmente la validità sostanziale, e la mancata contestazione può determinare la condanna anche in presenza di un titolo invalido.
Limiti del ricorso per cassazione in materia di contraffazione: L’avvocato che intenda impugnare una sentenza penale che ha dichiarato la nullità di un brevetto deve concentrarsi su eventuali vizi logici manifesti o violazioni di legge, ma non può limitarsi a riproporre una valutazione alternativa delle prove tecniche (CTU), in quanto l’accertamento della validità del titolo è un giudizio di fatto riservato al merito, insindacabile in Cassazione se motivato in modo non illogico e coerente.
Rilevanza delle CTU civili nel giudizio penale: Le consulenze tecniche espletate in sede civile possono essere acquisite e valutate nel processo penale, ma il giudice penale non è vincolato dalle conclusioni delle stesse e può pervenire a una valutazione autonoma, sempre che ne indichi le ragioni in motivazione; la mera produzione di nuove CTU in appello o in Cassazione non impone al giudice di rivalutare l’intero quadro probatorio, se la decisione è già supportata da congrua motivazione.
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La procura speciale sottoscritta con firma digitale CAdES deve essere depositata con il file «.p7m». La produzione della sola copia PDF rimaterializzata determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione e non consente una sanatoria successiva.