Omicidio preterintenzionale: prova indiziaria e onere motivazionale sul trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. 5 n. 39378/2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 63, comma 4, c.p.p. (inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le garanzie difensive) sussiste solo quando a carico del soggetto siano già emersi precisi, anche se non gravi, indizi di reità, e non quando gli elementi acquisiti si limitino a generare sospetti o intuizioni personali degli investigatori. La scelta del rito abbreviato preclude all’imputato la possibilità di eccepire le nullità non assolute, ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, c.p.p. In tema di prova indiziaria, il giudice può fondare la condanna su indizi gravi, precisi e concordanti, anche quando la dinamica esatta del fatto non sia interamente ricostruibile nei dettagli, purché ne risulti accertata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la riferibilità all’imputato e il nesso causale tra la condotta e l’evento. La prova per indizi non è tenuta a offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta, potendo limitarsi a fornire una certezza processuale sulla responsabilità. La motivazione della sentenza di condanna deve dare conto delle ragioni per cui, pur riconosciute circostanze attenuanti, non si sia concesso il massimo della riduzione prevista, con specifico riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p.
Il Fatto
Nella notte tra il 12 e il 13 giugno 2023, l’imputata chiamava i soccorsi perché il compagno aveva accusato un malore. L’uomo, trasportato in ospedale, decedeva il successivo 17 giugno per arresto cardiaco conseguente a emorragia subdurale da trauma cranico. Dagli accertamenti emergeva che la vittima, fino alle ore 19:30 del 12 giugno, era in buona salute, avendo lavorato come piastrellista e sistemato legna. Alle ore 23:30, l’imputata e il compagno erano stati visti in auto, fermi lungo una via, mentre litigavano violentemente: la donna gridava “io ti uccido”, l’uomo restava in silenzio. Il litigio proseguiva nell’abitazione di lui, come riferito dalla vicina di casa. Alle ore 00:28, l’imputata chiamava il 118. La perizia medico-legale accertava una frattura delle ossa nasali, diffuse ecchimosi al tronco e agli arti, e una lesione occipitale compatibile con una caduta al suolo a seguito di un colpo al volto, risalente a poche ore prima dell’arrivo dei soccorsi. L’imputata, dopo il ricovero del compagno, aveva ripulito l’abitazione, togliendo le lenzuola dal letto. Il GUP, in giudizio abbreviato, condannava l’imputata per omicidio preterintenzionale a anni 6 di reclusione. La Corte d’Assise d’Appello di Napoli confermava la responsabilità, riducendo la pena a anni 6 di reclusione (in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva inflitto una pena maggiore). L’imputata proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, relativo alla inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese il 14 giugno 2023. La Corte richiama il principio (Sez. U, n. 15208/2010, Mills) secondo cui la violazione dell’art. 63, comma 4, c.p.p. presuppone che a carico della persona siano già emersi precisi indizi di reità, non semplici sospetti. La Corte territoriale aveva ritenuto che l’ecchimosi sul labbro dell’imputata non fosse di per sé un indizio di colluttazione, e che solo con la visione delle chat con il figlio (dalle quali emergeva la discordanza della versione) gli investigatori avessero acquisito un indizio concreto, interrompendo il verbale e fornendo le garanzie ex art. 64 c.p.p. La Corte di cassazione ritiene tale motivazione non manifestamente illogica. Quanto alla nullità del sequestro dei telefoni, la Corte osserva che la scelta del rito abbreviato, ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, c.p.p., preclude all’imputato la possibilità di eccepire le nullità non assolute, come quella in questione (nullità generale a regime intermedio).
Sul secondo motivo, concernente la prova della responsabilità, la Corte lo ritiene infondato. La Corte osserva che la sentenza impugnata ha valorizzato una pluralità di elementi: (i) il litigio violento in auto, con minacce di morte, confermato da testimoni e telecamere; (ii) il proseguimento del litigio nell’abitazione; (iii) lo stato di buona salute della vittima prima dell’incontro; (iv) la pulizia dell’abitazione da parte dell’imputata dopo il ricovero; (v) la perizia medico-legale, che accertava la frattura delle ossa nasali e le ecchimosi plurime, indicando che il trauma era stato inferto nel lasso di tempo in cui l’imputata era sola con la vittima. La Corte richiama il principio (Sez. 1, n. 5758/2016, Binni) per cui la prova indiziaria non può offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta, ma deve garantire la certezza processuale della responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio. La Corte esclude il travisamento della perizia in ordine al cd. “intervallo lucido”, rilevando che dalla perizia emerge che l’emorragia si verifica sin dal momento dell’impatto e che la vittima entra in coma già al momento del trauma, o al più qualche ora dopo, come accertato nel caso di specie. La Corte conclude che la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa è meramente congetturale e priva di riscontri.
La Corte accoglie il terzo motivo, relativo alla determinazione della pena. La Corte rileva che la Corte d’Assise d’Appello, nel rideterminare la pena, aveva riconosciuto plurimi elementi favorevoli (la cura del compagno malato, il dolo d’impeto, la condotta processuale), ma aveva negato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione senza fornire alcuna motivazione. La Corte di cassazione censura tale lacuna, ritenendo che, alla luce dei criteri di cui all’art. 133 c.p., il giudice di merito deve spiegare perché, pur riconosciute le attenuanti, non concede il massimo della riduzione. La Corte annulla la sentenza sul punto con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.
Implicazioni Pratiche
- Inutilizzabilità delle dichiarazioni e onere di specificità: L’avvocato che eccepisce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le garanzie difensive (art. 63 c.p.p.) deve dimostrare che gli indizi di reità erano già emersi in modo preciso al momento dell’audizione, non limitandosi a generici sospetti. La difesa deve allegare e provare i fatti concreti che, secondo la sua tesi, integravano già indizi (es. lesioni visibili, chat, circostanze oggettive). Inoltre, se il giudizio si svolge in rito abbreviato, le nullità non assolute (come quelle relative all’art. 356 c.p.p. sul sequestro) non possono essere eccepite, a meno che non si tratti di nullità assolute (es. mancanza di difensore).
- Prova indiziaria e onere della motivazione: In sede di impugnazione per vizio di motivazione in materia di prova indiziaria, il ricorrente deve dimostrare che gli indizi non sono gravi, precisi e concordanti, o che la motivazione è manifestamente illogica. Non è sufficiente proporre una diversa interpretazione dei fatti o contestare la mancata ricostruzione di dettagli secondari della dinamica, se la responsabilità e il nesso causale risultano accertati con certezza. La Cassazione non rivaluta il merito, ma verifica solo la congruità logica della motivazione. La difesa deve, pertanto, concentrarsi sugli elementi che inficiano la gravità o la concordanza degli indizi, non sulla loro interpretazione alternativa.
- Motivazione sul trattamento sanzionatorio e concessione delle attenuanti: Quando il giudice di merito riconosce le circostanze attenuanti generiche ma non concede la massima riduzione, è obbligato a motivare tale scelta con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p. (gravità del fatto, capacità a delinquere, condotta successiva). La motivazione non può limitarsi a un generico rinvio alla gravità del fatto, ma deve esplicitare le ragioni per cui, nonostante gli elementi favorevoli, la riduzione non è massima. In sede di impugnazione, l’avvocato deve eccepire la carenza di motivazione e richiedere l’annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena.
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