Contraffazione on line: giurisdizione italiana per commercializzazione in Italia (Cass. civ. Sez. Un. n. 22567/2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione del giudice italiano in materia di contraffazione di marchi e disegni, nazionale o europeo, sussiste quando l’attore alleghi che i prodotti contraffatti sono stati commercializzati in Italia, anche tramite sito internet di terzi. Per i marchi nazionali, il criterio è quello del luogo di registrazione e del luogo di concretizzazione del danno ex art. 7, n. 2, Reg. UE n. 1215/2012; per i marchi europei, trova applicazione l’art. 125, comma 5, Reg. UE n. 2017/1001, che consente l’azione dinanzi al giudice dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso. La domanda di regolamento preventivo di giurisdizione è tempestiva se notificata prima che la causa sia trattenuta in decisione e, in caso di richiesta di discussione orale ex art. 275 c.p.c., il momento preclusivo è differito alla chiusura della discussione.
Il Fatto
La società Gessi ha convenuto dinanzi al Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, la società PAP Group (S.A.), con sede in Grecia, chiedendo l’inibizione della produzione e commercializzazione di prodotti asseritamente contraffatti, il ritiro e la distruzione dei prodotti, nonché il risarcimento dei danni per violazione di marchi e disegni (nazionali ed europei) e per concorrenza sleale. La convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo la competenza del giudice greco.
Il Tribunale, dopo aver fissato l’udienza ex art. 189 c.p.c. con trattazione scritta, ha concesso i termini per comparse e memorie. Gessi ha chiesto la discussione orale e, in data 27 maggio 2025, ha notificato ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità per tardività, sostenendo che il regolamento sarebbe stato proposto dopo la rimessione della causa al collegio.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità, affermando che il momento preclusivo per il regolamento preventivo non coincide con la fissazione dell’udienza ex art. 189 c.p.c., ma con il momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. Poiché Gessi aveva chiesto la discussione orale ex art. 275 c.p.c., il termine ultimo per la notifica del regolamento era differito alla chiusura della discussione, sicché la notifica del 27 maggio 2025, anteriore all’udienza del 12 giugno 2025, era tempestiva.
La Corte ha poi dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto da PAP Group nel controricorso, rilevando che nel regolamento preventivo di giurisdizione non è prevista la proposizione di un ricorso incidentale, potendo il controricorso valere solo come memoria difensiva.
Nel merito, le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del giudice italiano. Per i marchi e disegni nazionali, hanno richiamato l’art. 7, n. 2, del Reg. UE n. 1215/2012, interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia nel senso che il luogo del danno (locus damni) include lo Stato membro di registrazione del titolo, ove il titolare subisce la lesione della propria reputazione commerciale. Per i marchi europei, hanno applicato l’art. 125, comma 5, del Reg. UE n. 2017/1001, che consente l’azione dinanzi al giudice dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di esserlo, incluso lo Stato in cui i consumatori o professionisti destinatari delle offerte online sono situati.
La Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini del radicamento della giurisdizione, l’allegazione di parte attrice circa la commercializzazione in Italia dei prodotti contraffatti, anche tramite il sito internet di terzi (www.skroutz.gr), senza che rilevi, in questa sede, l’accertamento della effettiva imputabilità della condotta alla convenuta, rimesso al giudice di merito. La precisazione della domanda, operata da Gessi con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., è stata ritenuta ammissibile e idonea a determinare la giurisdizione, in applicazione del principio di perpetuatio iurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c., favorevole alla giurisdizione sopravvenuta.
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