Il reinserimento nelle GAE richiede domanda tempestiva all’aggiornamento successivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21175 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (GAE) non ha abrogato l’art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 97/2004, che consente, a domanda, il reinserimento del docente cancellato con recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione. Tale diritto non è, tuttavia, incondizionato: il suo esercizio è subordinato alla presentazione di una nuova istanza, tempestivamente avanzata in occasione dell’aggiornamento successivo a quello in cui è stato disposto il depennamento e comunque entro il termine previsto per quell’aggiornamento. La proposizione di un ricorso giurisdizionale oltre tale termine non può supplire alla mancata presentazione della domanda di reinserimento, che resta un requisito costitutivo imprescindibile.
Il Fatto
Una docente abilitata, inserita nelle graduatorie ad esaurimento, veniva cancellata per non aver presentato, nei termini, la domanda di aggiornamento prevista dal D.M. n. 235/2014. La docente adiva il Tribunale, chiedendo il reinserimento in graduatoria con il punteggio maturato.
Il Tribunale accoglieva la domanda, pur rilevando la tardività dell’istanza di aggiornamento. La Corte d’appello, investita dell’impugnazione dell’Amministrazione, confermava la decisione, applicando il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la trasformazione delle graduatorie non preclude il reinserimento a domanda del docente cancellato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’Amministrazione, ha precisato i confini del principio affermato dai precedenti richiamati nel giudizio di merito. Se, da un lato, l’art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 97/2004 non è stato abrogato per incompatibilità, sicché va disapplicato il D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell’aspirante cancellato, dall’altro lato la norma stessa impone comunque la presentazione di una domanda dell’interessato in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie.
Tale conseguenza, come chiarito da Cass. n. 23021/2024, non è però assoluta: la cancellazione può essere superata mediante una nuova domanda di reinserimento, che deve essere presentata in occasione degli aggiornamenti successivi a quello in cui è stato disposto il depennamento ed entro il termine previsto per l’aggiornamento medesimo. È questo il meccanismo che consente, una volta reintegrato, di recuperare il punteggio precedentemente maturato.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che non era stato accertato che la docente avesse presentato una domanda in occasione dell’aggiornamento successivo alla cancellazione, né che il termine per tale adempimento fosse ancora pendente alla data di proposizione del ricorso giudiziario. Il ricorso giurisdizionale, infatti, non può sostituire la domanda amministrativa, tanto più se presentato dopo la scadenza del termine per l’aggiornamento, come emerge anche da Cass. n. 9412/2026.
La sentenza impugnata, avendo omesso ogni accertamento in ordine alla tempestività di un’eventuale domanda di reinserimento presentata in occasione dell’aggiornamento successivo, è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, affinché proceda a tale verifica in conformità ai principi sopra richiamati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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