Omessa pronuncia su motivo di appello in materia di licenziamenti collettivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11383 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia su uno o più motivi di appello si risolve nella violazione del canone processuale della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, da far valere in cassazione mediante la specifica deduzione dell’error in procedendo ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.. La platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore, purché il datore indichi nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991 sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti. La delimitazione della platea non può rappresentare l’effetto dell’unilaterale determinazione del datore di lavoro, ma deve essere giustificata dalle esigenze organizzative fondanti la riduzione del personale, adeguatamente esposte nella comunicazione di cui all’art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto le domande di impugnazione del licenziamento intimato ad alcune lavoratrici dalla società, all’esito di una procedura ex legge n. 223/1991. La Corte territoriale aveva condiviso la legittimità della delimitazione della platea dei lavoratori tra i quali effettuare la comparazione, risultando provata la ristrutturazione dell’azienda mediante la cessazione del reparto contact center a cui erano addette le ricorrenti.

Avverso tale sentenza le soccombenti proponevano ricorso per cassazione con nove motivi, lamentando, tra l’altro, la violazione dei criteri di scelta, l’errato calcolo dell’anzianità, l’arbitrarietà del criterio delle esigenze tecnico-produttive e organizzative e l’omessa pronuncia su alcuni motivi di appello.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato prioritariamente il quinto motivo di ricorso, avente natura logico-giuridica preliminare, con cui le ricorrenti lamentavano l’omessa pronuncia sul motivo di appello concernente l’illegittima restrizione della platea dei lavoratori da licenziare al solo settore contact center, anziché all’intero complesso aziendale.

La Corte ha preliminarmente rammentato che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello si risolve nella violazione del canone processuale della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere con il ricorso per cassazione mediante la specifica deduzione del relativo error in procedendo, ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..

Nel caso di specie, il motivo di appello riportato nella stessa sentenza impugnata censurava la legittimità dell’individuazione dei lavoratori da licenziare applicando il criterio di scelta nell’ambito del solo settore contact center anziché dell’intero complesso aziendale, rilevando che le ragioni di tale restrizione avrebbero dovuto emergere dalla comunicazione ex art. 4, legge n. 223/1991, non potendo essere successivamente integrate. La Corte ha rilevato che su tale motivo non vi era stata alcuna pronuncia, neanche per implicito mediante rinvio alla sentenza di primo grado, la quale, sul punto, non aveva affrontato specificamente la questione, argomentando piuttosto sui contenuti della comunicazione ex art. 4, comma 9, legge n. 223/1991.

L’omessa pronuncia è stata ritenuta potenzialmente decisiva, in considerazione della rigorosa giurisprudenza di legittimità secondo cui la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore, purché il datore indichi nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991 sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine. La delimitazione della platea, inoltre, non può rappresentare l’effetto dell’unilaterale determinazione del datore di lavoro, ma deve essere giustificata dalle esigenze organizzative adeguatamente esposte nella comunicazione, onde consentire alle organizzazioni sindacali di verificare il nesso fra le ragioni che determinano l’esubero e le unità lavorative che l’azienda intenda concretamente espellere.

La Corte ha quindi accolto il quinto motivo di ricorso, dichiarato assorbiti gli altri, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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