Il raddoppio dei termini di accertamento nella società̀ a ristretta base si estende ai soci (Cass. 22970/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 22970/2026, data di pubblicazione 9 luglio 2026 (R.G.N. 27677/2018) – Presidente Roberta Crucitti, Relatore Sabrina Serrelli.

Il principio di diritto

L’accertamento tributario nei confronti della società di capitali a base ristretta, riferibile alla contestazione di utili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano; deve quindi concludersi nel senso che, nel caso di raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale, deve necessariamente conseguire il raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti dei soci, per i quali l’accertamento consegue automaticamente in base alla presunzione di percezione degli utili extracontabili conseguiti dalla società.

Il fatto

A carico di una società a responsabilità limitata a ristretta base sociale l’Agenzia delle Entrate notificava, nel 2009, un atto di accertamento con adesione, che la società accettava versando però solo in parte le dodici rate previste. A fronte del mancato pagamento l’Ufficio iscriveva a ruolo le differenze; la società impugnava la cartella e il giudice tributario accoglieva il ricorso solo per gli importi già versati, formandosi il giudicato sulle rate non pagate.

Cristallizzato il reddito accertato, l’Agenzia notificava per l’anno 2004 nuovi avvisi alla società e ai soci, contestando un utile distribuito extrabilancio in ragione della ristretta base sociale. I giudici di merito, in primo e secondo grado, rigettavano i ricorsi dei contribuenti. Ricorrevano per cassazione i soli eredi della socia titolare del 60%, articolando due motivi: violazione dell’art. 10, comma 1, della legge n. 212/2000 (tutela dell’affidamento) e violazione degli artt. 40, comma 2, e 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 in punto di raddoppio dei termini.

La motivazione

La Corte tratta congiuntamente i due motivi, per connessione logico-giuridica, e li ritiene infondati. Il raddoppio dei termini di cui all’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 – operante per la società in ragione della denuncia penale ex d.lgs. n. 74/2000 – si estende ai soci, poiché l’accertamento societario è l’antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei loro confronti, promanando entrambe le rettifiche da un unico atto amministrativo. La ristretta base consente di ritenere i soci partecipi della gestione, a prescindere dalla responsabilità penale dell’amministratore.

La Corte esclude la fondatezza del richiamo all’art. 40, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, che riguarda le società semplici e non le società di capitali. Nega altresì la violazione dell’art. 10, comma 1, della legge n. 212/2000: gli avvisi del 2013, relativi al 2004, erano tempestivi in virtù del raddoppio; l’accertamento con adesione non onorato non caduca la pretesa originaria, non potendo essere qualificato come novazione oggettiva. Il mancato pagamento delle rate concordate determina la decadenza dal beneficio della rateazione e consente un nuovo esercizio del potere di accertamento, senza che sorga alcun affidamento tutelabile: opinare diversamente favorirebbe un uso strumentale degli accordi tra Agenzia e contribuente, con possibile elusione dei debiti tributari accertati.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.600,00.

Implicazioni pratiche

Per le società di capitali a ristretta base sociale il raddoppio dei termini di accertamento non si arresta alla società ma si comunica automaticamente ai soci, in forza dell’unicità dell’atto e della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. Sul piano difensivo, chi confida nell’accertamento con adesione deve considerare che l’accordo non onorato non estingue la pretesa né genera un affidamento qualificato: la decadenza dalla rateazione riapre la via dell’accertamento entro i termini raddoppiati.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *