Giudicato esterno d’ufficio e rapporti tributari di durata (Cass. civ. Sez. V n. 4624 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno, al pari di quello interno, è rilevabile d’ufficio dal giudice di legittimità, perché risponde a un interesse pubblico alla stabilità delle decisioni e all’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche. Nei rapporti tributari di durata la sua efficacia espansiva opera anche quando il giudicato si sia formato in relazione a un diverso periodo d’imposta, purché abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo del rapporto e la stessa questione giuridica. Il giudicato esterno può essere dedotto e provato per la prima volta in sede di legittimità solo se formatosi dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione; nel processo tributario il termine ultimo di allegazione coincide con l’udienza di discussione, non con la pubblicazione della sentenza. Ove si siano formati due giudicati contrastanti, prevale quello cronologicamente successivo.

Il Fatto

La controversia riguarda un avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2008 emesso nei confronti di una società, nell’ambito di un’operazione di leasing immobiliare ritenuta parzialmente simulata. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate, escludendo la fondatezza delle contestazioni erariali basate sul differenziale di prezzo tra l’acquisto del bene da parte dell’istituto bancario e quello del giorno stesso da parte della dante causa.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo e la nullità della sentenza per carenza di motivazione. Assume rilievo, in via preliminare, il giudicato esterno formatosi su una precedente pronuncia della stessa Corte con riguardo ad altre annualità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo preliminare della sussistenza di un giudicato esterno inter partes derivante dalla sentenza n. 14692 del 10 maggio 2022, relativa alle annualità 2006, 2007 e 2009, oltre che alla medesima annualità 2008 per altra parte. Il collegio ribadisce che il vincolo del giudicato partecipa della natura dei comandi giuridici e corrisponde a un preciso interesse pubblico, essendo funzionale a evitare la formazione di giudicati contrastanti secondo il principio del ne bis in idem. Da ciò deriva la sua rilevabilità d’ufficio, anche quando si sia formato in seguito a una sentenza di cassazione.

Sul piano sostanziale, la Corte richiama il principio per cui, quando due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno sia definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto su un punto fondamentale comune preclude il riesame dello stesso punto di diritto. Tale efficacia riguarda anche i rapporti di durata e non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio di autonomia dei periodi d’imposta, quando si tratti di elementi costitutivi della fattispecie destinati a estendersi a una pluralità di periodi, come le qualificazioni giuridiche preliminari.

La Corte applica questi arresti al caso concreto. Le controversie relative alle diverse annualità si differenziano solo per il periodo d’imposta, non per le causae petendi, fondate sul medesimo fatto della simulazione relativa “derivata” del corrispettivo del leasing, originante un unico processo verbale di constatazione. Si tratta dunque di questione di fatto e di diritto relativa a un punto fondamentale comune, con estensione dell’efficacia del giudicato già formatosi.

Quanto al giudicato favorevole relativo all’IVA 2005 evocato dalla controricorrente, la Corte ricorda che esso è deducibile per la prima volta in legittimità solo se formatosi dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso. Nel processo tributario il termine ultimo di allegazione coincide con l’udienza di discussione, non con la pubblicazione. Poiché la sentenza irrevocabile è anteriore sia al deposito della sentenza impugnata sia all’udienza di deliberazione, la relativa rilevazione resta preclusa. Infine, in tema di giudicati contrastanti, si afferma il criterio temporale: prevale il secondo giudicato, salvo che sia stato sottoposto a revocazione.

In accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata e la causa decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese di merito sono compensate; quelle di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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