Diffamazione online: il blogger risponde dei commenti diffamatori di terzi che, conosciuti, non rimuove (Cass. 22999/2026)
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 22999/2026, pubblicata il 10 luglio 2026 (R.G.N. 18328/2025) – camera di consiglio del 10 aprile 2026, Presidente Alberto Giusti, Relatrice Laura Tricomi.
Il principio di diritto
Sul gestore di un blog non grava un dovere preventivo di selezione e controllo dei commenti pubblicati da terzi – a differenza dell’hosting provider attivo -, ma egli risponde, a titolo di responsabilità per omesso controllo ex post, quando, venuto a conoscenza di contenuti diffamatori riversati da terzi sul proprio blog, non si attivi per rimuoverli tempestivamente: tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo della reputazione altrui (art. 595, comma terzo, c.p.). La libertà di espressione (art. 21 Cost.; art. 10 CEDU) va bilanciata con la reputazione della persona, diritto inviolabile ex art. 2 Cost. e componente del diritto alla vita privata ex art. 8 CEDU; il diritto di critica presuppone comunque l’attribuzione di fatti veri.
Il fatto
Un giornalista otteneva in primo grado la condanna del gestore di un blog al risarcimento del danno da diffamazione: sotto un post che accreditava la tesi della falsità di una sua notizia si era sviluppata una serie di commenti diffamatori di terzi, che il blogger, pur avendone avuto conoscenza, aveva rimosso solo dopo l’avvio del giudizio. Il Tribunale di Verona liquidava il danno non patrimoniale secondo le Tabelle di Milano per la diffamazione a mezzo stampa; la Corte d’appello di Venezia confermava, respingendo sia l’appello del blogger sia quello incidentale. Il blogger ricorreva per cassazione con due motivi, invocando la libertà di espressione ex art. 10 CEDU; il giornalista resisteva.
La motivazione
Il primo motivo e infondato. La responsabilità e stata affermata non per un onere di controllo preventivo, ma per il mancato controllo ex post: accertato che il blogger conosceva i commenti diffamatori di terzi – fondati su fatti non veri – e non li aveva rimossi se non a giudizio iniziato, la sua condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo (art. 595, comma terzo, c.p.), in linea con la giurisprudenza penale e civile di legittimità. La libertà di espressione (art. 21 Cost., art. 10 CEDU) va bilanciata con la reputazione, diritto inviolabile ex art. 2 Cost. e parte del diritto alla vita privata ex art. 8 CEDU (Corte cost. n. 132/2020 e n. 150/2021); il diritto di critica tutela le opinioni purché fondate su fatti veri, non la propalazione di fatti falsi. Non e pertinente la sentenza CEDU Patrascu c. Romania, che riguarda il diritto di critica e un diverso ordinamento. La questione di legittimità costituzionale prospettata e manifestamente infondata. Il secondo motivo, sulla motivazione apparente del quantum, e infondato: la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché dia conto sinteticamente delle ragioni della conferma.
Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità; da atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Implicazioni pratiche
Per chi gestisce un blog o una pagina aperta ai commenti, la pronuncia fissa un equilibrio chiaro. Non esiste un obbligo di controllo preventivo di quanto scrivono i terzi, ma scatta una responsabilità quando, avuta conoscenza di commenti diffamatori, non si provvede a rimuoverli tempestivamente: il silenzio prolungato equivale a farli propri. La libertà di espressione non copre la diffusione di fatti falsi lesivi della reputazione, che resta un diritto inviolabile da bilanciare con l’art. 21 Cost. e l’art. 10 CEDU. In pratica: chi ospita commenti di terzi ha interesse a monitorare e a intervenire prontamente su contenuti offensivi una volta che ne venga a conoscenza, per non rispondere del danno.
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