Assegno divorzile: il ricorso che, sotto l’apparente violazione di legge, sollecita una nuova valutazione dei fatti già accertati e’ inammissibile (Cass. 22874/2026)
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 22874/2026 (deposito 2026) – Assegno divorzile, funzione assistenziale e perequativo-compensativa e limiti del sindacato di legittimità.
Il principio di diritto
Il riconoscimento dell’assegno divorzile presuppone l’accertamento di uno squilibrio economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo: esso spetta in funzione assistenziale ove il coniuge non possieda i mezzi per un’esistenza dignitosa ne’ possa procurarseli per ragioni oggettive, e in funzione perequativo-compensativa ove lo squilibrio sia effetto del sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali per la cura della famiglia. L’assenza di mezzi rilevante ai fini assistenziali deve essere oggettiva, non legata a comportamenti inerti o contrari al principio di autoresponsabilita’.
Il fatto
Nel giudizio di divorzio, il Tribunale riconosceva all’ex coniuge un assegno divorzile di 900 euro mensili, valorizzando la marcata disparità economico-patrimoniale, la durata del matrimonio, l’età delle parti, la ridotta capacità lavorativa della beneficiaria e il contributo da essa prestato alla vita familiare. La Corte d’appello confermava, accertando un rilevante divario economico, la limitata autosufficienza della beneficiaria e il sacrificio delle sue prospettive professionali, dovuto anche al ruolo assunto nella gestione domestica durante le frequenti assenze dell’altro coniuge per ragioni lavorative. Il coniuge onerato ricorreva per cassazione con due motivi, contestando la sussistenza sia del presupposto assistenziale sia di quello perequativo-compensativo.
La motivazione
I due motivi, esaminati congiuntamente, sono inammissibili. La Corte territoriale si e’ attenuta ai principi consolidati in tema di assegno divorzile e il ricorrente non deduce che se ne sia discostata, ma che abbia male esercitato il potere di apprezzamento delle prove: così, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, sollecita in realtà una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, a fronte di circostanze di fatto già accertate concordemente in primo e secondo grado (doppia conforme). Il giudice di merito aveva argomentato su tutti i temi rilevanti – conformazione delle scelte di vita alle esigenze familiari e professionali del coniuge, rinuncia a più ampie prospettive professionali, gestione della vita domestica durante le assenze dell’altro – restando tale valutazione insindacabile, salvo il vizio motivazionale nei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. o l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, profili non coltivati nei motivi.
Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
Per contestare in cassazione un assegno divorzile non basta riproporre una diversa lettura dei fatti: se il giudice di merito ha correttamente individuato i presupposti (assistenziale e perequativo-compensativo) e ha motivato in modo non apparente, la valutazione delle prove e’ insindacabile, tanto più in presenza di doppia conforme. Il ricorso deve perciò identificare una reale violazione dei criteri di legge o un vizio motivazionale nel perimetro dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non un preteso errore nell’apprezzamento probatorio. Sul merito, resta fermo che l’inadeguatezza dei mezzi rilevante ai fini assistenziali deve essere oggettiva e non dipendere da inerzia del coniuge richiedente.
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