Ricognizione di debito e imposta di registro: natura dichiarativa e misura fissa in caso d’uso (Cass. civ. Sez. 5 n. 22897 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito, avente carattere meramente ricognitivo di una situazione debitoria già esistente, non ha per oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale e non è soggetta all’imposta di registro proporzionale di cui all’art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986. Essa costituisce una mera dichiarazione di scienza, cui si applica la disciplina dell’art. 4 della Tariffa, parte seconda, che prevede l’assoggettamento ad imposta in misura fissa solo in caso d’uso. Il deposito della scrittura a fini probatori in un giudizio contenzioso non integra il “caso d’uso” di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986.

Il Fatto

A seguito di un procedimento monitorio conclusosi con decreto ingiuntivo, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società ricorrente un avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta di registro, in relazione al decreto ingiuntivo, agli interessi moratori in esso riconosciuti e ad una scrittura privata di ricognizione di debito prodotta nel procedimento.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società, ma la Commissione Tributaria Regionale della Campania, adita dall’Ufficio, riformava la sentenza. Il giudice di appello riteneva, da un lato, correttamente assoggettati ad imposta proporzionale gli interessi moratori liquidati nel decreto ingiuntivo, e, dall’altro, che la scrittura ricognitiva, pur avendo natura dichiarativa, dovesse scontare l’imposta proporzionale con aliquota dell’1% ai sensi dell’art. 3 della Tariffa, parte prima, in quanto atto a contenuto patrimoniale.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, la società deduce la violazione dell’art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la scrittura di ricognizione di debito, avendo natura meramente dichiarativa e non modificando la situazione giuridica preesistente, non fosse soggetta ad imposta proporzionale bensì in misura fissa.

La Corte ritiene il motivo fondato, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 7682/2023, che ha composto il contrasto giurisprudenziale sulla questione. Le Sezioni Unite hanno stabilito che la scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito, avente carattere meramente ricognitivo di una situazione debitoria certa, non avendo per oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso. Tale atto, non apportando alcuna modificazione alla sfera patrimoniale del debitore né a quella del creditore, si limita a confermare un’obbligazione già esistente e va qualificato come mera dichiarazione di scienza.

La Corte evidenzia che la sentenza impugnata è incorsa in un errore di sussunzione: pur avendo accertato la natura puramente dichiarativa della scrittura, ha erroneamente applicato l’art. 3 della Tariffa, parte prima, che presuppone atti dichiarativi aventi ad oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale, ipotesi che non ricorre nell’atto meramente ricognitivo. Per completezza, la Corte precisa che l’applicazione dell’art. 4 della Tariffa, parte seconda presuppone comunque la ricorrenza di un “caso d’uso”, che non si configura nel deposito della scrittura per fini probatori in un giudizio.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omessa motivazione circa la mancata indicazione, nella scrittura e nel decreto ingiuntivo, delle scadenze delle fatture, elemento che riteneva essenziale per il calcolo degli interessi moratori. La Corte ritiene il motivo infondato, in quanto il giudice di appello ha correttamente desunto la base imponibile da quanto statuito nel provvedimento monitorio, in applicazione di criteri legali predeterminati. La decorrenza e la misura degli interessi moratori, con riferimento alle fatture, sono disciplinate dal d.lgs. n. 231/2002 (recepimento della direttiva 2000/35/CE), che ne predetermina il decorso in modo automatico entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, senza necessità di costituzione in mora.

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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