Iscrizione ipotecaria, disconoscimento copie e nullità della motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 18080 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, il disconoscimento di conformità all’originale, previsto dall’art. 2719 cod. civ., deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività dell’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. La conformità della copia all’originale non può essere oggetto di contestazione generica, essendo l’istante onerato di dedurre in modo specifico in quale parte la copia differisca dall’originale. È nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza con motivazione confusa e generica che non consenta di comprendere l’iter logico del decisum. L’iscrizione ipotecaria non è atto dell’espropriazione forzata e non richiede l’intimazione di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602/1973; è però nulla se l’Amministrazione omette la comunicazione preventiva che attiva il contraddittorio endoprocedimentale.

Il Fatto

La società di riscossione, quale incorporante dell’agente della riscossione, ricorre per cassazione avverso la sentenza della C.t.r. che aveva rigettato il suo appello. La sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria eseguita su immobili di sua proprietà e ne aveva ordinato la cancellazione.

La C.t.r. aveva fondato il rigetto sulla mancanza di prova della notifica degli atti prodromici con documentazione certa e sull’omessa previa notifica dell’avviso di intimazione al pagamento, dando rilievo alla contestazione del contribuente ex art. 2719 cod. civ. sulla produzione di copie fotostatiche. La società di riscossione deduce violazione delle norme sul disconoscimento, difetto di motivazione e violazione degli artt. 50 e 77 d.P.R. n. 602/1973.

La Motivazione della Corte

La censura con cui la ricorrente assume che la C.t.r. abbia erroneamente ritenuto avvenuto in udienza il disconoscimento della conformità delle copie si risolve nella denuncia di un errore percettivo sul contenuto dei verbali, e non valutativo. Come tale è inammissibile, dovendo farsi valere a mezzo revocazione.

Per il resto il primo motivo è fondato. La Corte ribadisce che il disconoscimento di conformità delle copie deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, con lo stesso onere di tempestività dell’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., richiamando Cass. n. 5755 del 2023. Inoltre, la conformità all’originale non può essere contestata genericamente, essendo l’istante onerato di indicare in quale parte la copia differisca (Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 27633 del 2018). La C.t.r. ha dato rilievo a un disconoscimento avvenuto in udienza, benché la produzione risalisse al primo grado, e non ha considerato che anche davanti a una copia semplice la controparte doveva muovere contestazioni specifiche per ciascun documento.

Il secondo motivo è fondato. La mancanza di motivazione rilevante ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 si configura quando la motivazione manchi del tutto o le sue argomentazioni siano talmente contraddittorie da non permettere di individuarla (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). La C.t.r. ha affermato che non vi era prova della validità della notifica degli atti prodromici senza indicare quali fossero e senza analisi specifica del procedimento notificatorio di ciascuno. La motivazione, confusa e generica, non consente di comprendere se la notifica sia stata ritenuta invalida o non provata.

Il terzo motivo è fondato nei termini di cui in motivazione. Le Sezioni Unite n. 19667 del 2014 hanno fissato i principi per cui l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non è atto dell’espropriazione forzata e può essere effettuata senza la notifica dell’intimazione ex art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602/1973; l’Amministrazione deve però comunicare preventivamente al contribuente che procederà all’iscrizione, concedendo un termine per osservazioni o pagamento, e l’omessa attivazione di tale contraddittorio comporta la nullità dell’iscrizione. La C.t.r. non si è attenuta a tali principi e ha omesso di verificare se la doglianza del contribuente denunciasse la mancanza dell’avviso ex art. 50 o, piuttosto, il mancato invio della comunicazione volta ad attivare il contraddittorio (Cass. n. 5577 del 2019; Cass. n. 23875 del 2015).

Il ricorso è quindi accolto nei limiti della motivazione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

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