Istanza qualificata di autotutela non sospende il termine di ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 34402 del 28.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione dell’istanza proposta dal contribuente all’amministrazione finanziaria come richiesta di autotutela, anziché come istanza di accertamento con adesione, costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione solo se il motivo sia specifico. Solo l’istanza di accertamento con adesione produce l’effetto sospensivo del termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso, ai sensi degli artt. 6 e 12 d.lgs. n. 218 del 1997. La motivazione apparente, che integra la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ricorre quando le argomentazioni sono graficamente esistenti ma oggettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito; non è tale la motivazione succinta che renda comprensibili le ragioni del decidere. In caso di motivazione per relationem del giudice d’appello, il ricorrente deve indicare la motivazione del primo giudice e le critiche rivoltele con l’atto di appello.

Il Fatto

La vicenda riguarda un contribuente destinatario di un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2008, relativo a Irpef, Irap e Iva. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso proposto contro l’atto impositivo.

La Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione, qualificando l’istanza presentata dal contribuente come richiesta di autotutela e non come istanza di accertamento con adesione. Da tale qualificazione i giudici di merito traevano la conseguenza che il termine di proposizione del ricorso fosse quello ordinario di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo. Il contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione omessa o insufficiente sull’istanza avanzata. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, seguita da Cass. n. 22598 del 2018 e Cass. n. 6626 del 2022: la mancanza di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 si configura solo quando la motivazione manchi del tutto, sia apparente, presenti contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile. È esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

La Corte rileva che la motivazione impugnata, sebbene succinta, lascia agevolmente comprendere le ragioni della decisione, individuate nella tardività del ricorso, non esclusa dalla presentazione di un’istanza qualificabile come richiesta di autotutela. La sentenza contiene inoltre una chiara relatio alla motivazione di primo grado. Sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 7074 del 2017, seguite da Cass. n. 6063 del 2022, Cass. n. 6998 del 2021 e Cass. n. 21099 del 2020: chi impugna una motivazione per relationem deve identificare il tenore della motivazione del primo giudice e indicare le critiche rivoltele con l’atto di appello, non potendosi apprezzare la ritualità della motivazione senza conoscerne il tenore. Nel caso di specie il ricorrente non trascrive né riassume le censure mosse in appello.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 6 d.lgs. n. 218 del 1997, 21-quater della l. n. 241 del 1990, 2-quater del d.l. n. 564 del 1994 e dell’art. 1362 cod. civ., sostenendo che l’istanza, pur rubricata e protocollata come autotutela, costituisse in sostanza un’istanza di accertamento con adesione, idonea a sospendere per novanta giorni il termine di presentazione del ricorso.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. Premesso che è pacifico in fatto che il ricorso originario sia stato presentato oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impositivo, e che la disciplina della sospensione di cui agli artt. 6 e 12 d.lgs. n. 218 del 1997 opera solo in presenza di un’istanza di accertamento con adesione, la qualificazione dell’istanza come richiesta di autotutela integra un accertamento in fatto di competenza del giudice del merito, censurato in maniera del tutto aspecifica. Il ricorrente omette di trascrivere, riassumere o localizzare l’istanza tra gli atti processuali, evocando astrattamente l’interpretazione sostanzialistica senza indicare elementi concreti. L’unico dato fattuale, ossia la possibilità di parziale conferma dell’atto, è compatibile con un’istanza di autotutela parziale.

Il ricorso è quindi complessivamente respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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