Responsabilità di scuola e Comune per il minore affidato: il ritardo nei soccorsi e la mancata assistenza fondano la condanna (Cass. 23292/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza n. 23292/2026, R.G.N. 15136/2024 — camera di consiglio del 26 maggio 2026, Presidente Chiara Graziosi, Relatore Cristiano Valle.
Il principio di diritto
L’istituto scolastico e l’ente locale rispondono, a titolo risarcitorio, del danno derivato al minore affidato alle loro cure quando il personale presente, tenuto alla vigilanza, ometta o ritardi la tempestiva attivazione dei soccorsi e un intervento tempestivo avrebbe potuto essere idoneo a salvare la vita; grava inoltre sul Comune l’obbligo di garantire la presenza del personale assistenziale e infermieristico necessario, in difetto del quale i relativi compiti devono essere assolti dall’assistente comunale o dall’insegnante di sostegno. L’accertamento del nesso causale e della tempistica del soccorso, riservato al giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Il fatto
Una bambina in età prescolare, affidata alle cure di una scuola dell’infanzia, decedeva nel 2004 durante il riposo pomeridiano in un locale dell’istituto. I congiunti convenivano in giudizio l’Istituto Comprensivo e il Comune di Recanati per il risarcimento dei danni, in proprio e quali eredi. Dopo un primo esito sfavorevole e un rinvio disposto dalla Cassazione (ordinanza n. 27411/2021) per vizio di motivazione, la Corte d’appello di Ancona, in sede di rinvio, accoglieva la domanda e condannava in solido il Comune e l’Istituto. Il Comune ricorreva per cassazione con tre motivi; l’Istituto proponeva ricorso incidentale adesivo.
La motivazione
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. In via preliminare, il controricorso “adesivo” dell’Istituto, litisconsorte, si converte in ricorso incidentale, soggetto al termine di quaranta giorni per il principio di unicità del processo di impugnazione. Nel merito, i motivi si risolvono in censure di mero fatto, inammissibili in sede di legittimità: essi contestano la ricostruzione della tempistica dei soccorsi, ma non incrinano l’accertamento della Corte di rinvio, che — sulla base della consulenza medico-legale e delle testimonianze — ha ravvisato un ritardo di diversi minuti nell’attivazione del Servizio 118 (chiamato non dal personale presente, tenuto alla vigilanza, ma dal genitore di un altro bambino), quando un intervento più tempestivo avrebbe potuto salvare la vita. Del pari inammissibile la censura sull’obbligo del Comune di garantire personale infermieristico e assistenziale adeguato.
Esito: rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; condanna il Comune e l’Istituto, in solido, alle spese del giudizio di legittimità (euro 17.000 per compensi oltre accessori), confermando la condanna risarcitoria.
Implicazioni pratiche
La responsabilità dell’istituto scolastico e dell’ente locale per il minore affidato non si esaurisce nella sorveglianza “statica”, ma comprende l’obbligo di attivare tempestivamente i soccorsi e di predisporre l’assistenza necessaria, tanto più verso alunni bisognosi di cure particolari. Il ritardo del personale presente nell’allertare il 118 fonda la responsabilità quando un intervento più rapido avrebbe potuto incidere sull’esito. Sul piano processuale, ricorrere in Cassazione contestando la ricostruzione dei fatti — tempi, cause, condotte — è inammissibile: l’accertamento del merito, se congruamente motivato, non è rivedibile. Utile anche il richiamo alla conversione del controricorso adesivo del litisconsorte in ricorso incidentale, con i relativi termini.
Provvedimento integrale: scarica il PDF