Cassazione con rinvio non riassunta: le spese del processo estinto restano a chi le ha anticipate (Cass. lav. 23481/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 23481/2026, data di pubblicazione 18 luglio 2026 (R.G.N. 14981/2023) – Presidente Carla Ponterio, Relatore Fabrizio Amendola.

Il principio di diritto

In caso di mancata o intempestiva riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, l’estinzione dell’intero processo travolge tutte le attività espletate e sopravvivono soltanto le statuizioni già coperte da giudicato; l’effetto vincolante della sentenza di cassazione con rinvio opera unicamente se la domanda di merito viene riproposta ai sensi dell’art. 393 c.p.c., e non anche per riliquidare le spese del processo estinto, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell’art. 310, ultimo comma, c.p.c.

Il fatto

Al termine di una lunga controversia tra un dirigente e una società cooperativa agricola, la Corte di cassazione, con sentenza n. 24269/2016, aveva cassato con rinvio la sentenza d’appello limitatamente alla liquidazione delle spese, per un nuovo regolamento congruente con l’esito complessivo della lite. La riassunzione davanti al giudice del rinvio veniva però dichiarata tardiva, con estinzione del giudizio (confermata da Cass. n. 4872/2020).

Il dirigente adiva nuovamente il Tribunale di Bologna per ottenere la rifusione delle spese dei giudizi pregressi sulla base delle statuizioni contenute nella sentenza di cassazione; il Tribunale e la Corte d’Appello di Bologna dichiaravano inammissibile la domanda per inapplicabilità dell’art. 393 c.p.c. Il dirigente ricorreva per cassazione con due motivi.

La motivazione

La Corte tratta congiuntamente i motivi e li ritiene infondati. Ai sensi dell’art. 393 c.p.c., la mancata o intempestiva riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio determina l’estinzione dell’intero processo, con caducazione di tutte le attività espletate; sopravvivono soltanto le statuizioni già coperte da giudicato, in base al principio della formazione progressiva del giudicato. L’ultima parte del comma 1 dell’art. 393 consente un nuovo processo instaurato con la riproposizione della domanda, e solo in tal caso la sentenza di cassazione conserva il suo effetto vincolante.

Nella specie, tuttavia, non vi è stata riproposizione della domanda originaria di merito, bensì la pretesa di riliquidare le spese del pregresso giudizio ormai estinto, così aggirando la tardiva riassunzione. La pronuncia cassatoria aveva rinviato non per affermare un principio di diritto vincolante sul rapporto sostanziale, ma solo per una nuova regolazione delle spese di quel processo. Per il processo estinto opera dunque la regola dell’art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondo cui tutte le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.000,00 oltre accessori.

Implicazioni pratiche

Chi non riassume tempestivamente il giudizio dopo una cassazione con rinvio non può recuperare, in un nuovo processo, le statuizioni – comprese quelle sulle spese – del giudizio estinto: l’effetto vincolante della pronuncia rescindente presuppone la riproposizione della domanda di merito non ancora preclusa da giudicato, non la mera riliquidazione delle spese. Queste ultime, nel processo estinto, gravano definitivamente su chi le ha anticipate (art. 310, ultimo comma, c.p.c.). La tempestività della riassunzione è quindi decisiva per non vanificare una cassazione favorevole.

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