Giudicato sfavorevole preclude la perequazione retributiva su norma regionale incostituzionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5521 del 02.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una domanda di perequazione retributiva fondata su una norma regionale dichiarata costituzionalmente illegittima preclude l’accoglimento di ogni ulteriore pretesa che su quella stessa norma si fondi. La declaratoria di illegittimità costituzionale non consente di ritenere radicato un diritto soggettivo per i rapporti anteriori, quando quel diritto non sia mai stato riconosciuto dall’amministrazione né in sede giudiziaria in via definitiva. Non è configurabile alcun legittimo affidamento su una norma dichiarata incostituzionale e mai applicata. La disposizione accessoria che rinvia alla norma caducata non può fondare autonomamente il diritto.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente di ruolo della Regione Abruzzo inquadrata come assistente tecnico, aveva chiesto l’adeguamento della propria retribuzione sulla base della normativa regionale che riconosceva ai dipendenti regionali, ai fini perequativi, il trattamento economico di anzianità maturato presso altri enti pubblici e trasferito all’atto dell’assunzione in ruolo.
Dopo l’accoglimento in primo grado e la conferma in appello, la Corte di cassazione aveva già rigettato la pretesa, sul presupposto della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale di riferimento. La dipendente ha quindi proposto un nuovo ricorso al giudice del lavoro, rigettato in primo grado; la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato il rigetto e accolto l’appello incidentale sulla quantificazione delle spese di lite. Il ricorso per cassazione, affidato a due motivi, arriva alla Sezione Lavoro.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, prospettati dalla ricorrente come violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2 bis, della legge Regione Abruzzo n. 118 del 1998, introdotto dall’art. 43 della legge Regione Abruzzo n. 6 del 2005, nonché come omesso esame di fatto decisivo, e li dichiara inammissibili.
Il Collegio richiama il proprio precedente — Sez. L n. 21470 del 2015, conforme a Sez. L n. 26320 del 15 dicembre 2014 — con cui, in una vicenda analoga, la domanda era stata rigettata nel merito. In quella sede si era dato atto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 211 del 2014, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 della legge regionale n. 6 del 2005, come sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2008, nella parte in cui introduce il comma 2 bis nell’art. 1 della legge regionale n. 118 del 1998.
La ragione della caducazione risiede nell’invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile: la norma regionale, disciplinando la retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti regionali e allineandone l’ammontare a quello percepito dai dipendenti provenienti da altre amministrazioni, incideva sul trattamento economico.
Da ciò la Corte fa discendere che il giudicato formatosi sulla pronuncia del 2015 preclude l’accoglimento di ogni domanda della ricorrente fondata su quella disposizione. Non può quindi ritenersi radicato un diritto soggettivo patrimoniale in capo alla lavoratrice per il periodo anteriore alla sentenza costituzionale, poiché il diritto reclamato non era mai stato riconosciuto, né dalla Regione né in via giudiziaria definitiva.
La tesi secondo cui il comma 2 bis avrebbe solo codificato un principio preesistente è respinta: la ricorrente non ha indicato alcun fondamento normativo autonomo. La menzione del comma 2 ter è priva di valore, perché quella previsione era strumentale al comma 2 bis caducato. Quanto all’affidamento, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che la Regione non aveva mai applicato la norma e che le somme non erano mai entrate nella sfera patrimoniale della lavoratrice; non può esservi affidamento su una norma dichiarata incostituzionale. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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