Fallimento: l’onere di provare il non superamento delle soglie grava sul debitore; i poteri istruttori officiosi sono discrezionali e i debiti contestati rientrano nel calcolo (Cass. 23710/2026)
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 23710/2026 (deposito 2026) – Dichiarazione di fallimento, onere della prova delle soglie di non fallibilità e poteri istruttori officiosi.
Il principio di diritto
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l’art. 1, comma 2, l. fall. pone a carico del debitore l’onere di provare di essere esente da fallimento, ossia il non superamento congiunto dei parametri prescritti, mentre residua in capo al tribunale un potere di indagine officiosa – necessariamente discrezionale – finalizzato a evitare fallimenti ingiustificati; il mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi, ove congruamente motivato, non e’ sindacabile in cassazione. Nell’accertamento incidentale sulle soglie di fallibilità non opera il meccanismo di sospensione ex art. 337 c.p.c., e nella soglia dei debiti di cui all’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall. vanno inclusi anche i debiti contestati.
Il fatto
Il Tribunale dichiarava il fallimento di una società; la Corte d’appello rigettava il reclamo ex art. 18 l. fall., ritenendo integrata la soglia di indebitamento di cui all’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall. sulla base delle attuali risultanze dello stato passivo, pur in presenza di giudizi pendenti (dinanzi al giudice del lavoro e alla Commissione tributaria) potenzialmente idonei, in caso di esito favorevole, a far scendere il passivo sotto la soglia. La società ricorreva per cassazione con due motivi, lamentando il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi (ordine di esibizione all’Agenzia delle Entrate per dimostrare l’inattività) e l’omessa applicazione o sospensione ex art. 337 c.p.c. rispetto alle sentenze non definitive.
La motivazione
Entrambi i motivi sono inammissibili. Il primo, perché un’attività istruttoria era stata comunque svolta e l’esercizio dei poteri officiosi e’ una facoltà discrezionale: nel procedimento per la dichiarazione di fallimento l’onere di provare l’esenzione grava sul debitore, mentre il potere di indagine officiosa del tribunale (acquisizione di informazioni urgenti ex art. 15, utilizzo dei dati sui ricavi comunque risultanti, mezzi di prova nel giudizio ex art. 18) e’ limitato ai fatti dedotti dalle parti e, se congruamente motivato, il suo mancato esercizio non vizia la sentenza; peraltro l’ordine di esibizione richiesto atteneva alle soglie di attivo e ricavi, mentre la valutazione si era incentrata sulla soglia dei debiti. Il secondo, perché nel procedimento prefallimentare non viene in rilievo il meccanismo dell’art. 337 c.p.c. (sospensione per pregiudizialità): si tratta di svolgere un accertamento incidentale sull’eccezione di mancato superamento delle soglie, nel quale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall., vanno inclusi anche i debiti contestati; del resto, dagli stessi calcoli della sentenza impugnata risultava comunque superata la soglia di 500.000 euro.
Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso, senza statuizione sulle spese in assenza di difese degli intimati.
Implicazioni pratiche
Chi contesta la propria fallibilità deve provare il non superamento congiunto delle soglie ex art. 1, comma 2, l. fall.: non può fare affidamento su un dovere del giudice di attivarsi d’ufficio, poiché i poteri istruttori officiosi sono discrezionali, limitati ai fatti già dedotti e, se motivati, insindacabili. Nel calcolo della soglia dei debiti rilevano anche quelli contestati; e la pendenza di giudizi non definitivi (tributari o del lavoro) idonei a ridurre il passivo non impone la sospensione ex art. 337 c.p.c., ne’ vincola il tribunale, che accerta incidentalmente le soglie sulla base dello stato passivo. Per il debitore, conviene definire i contenziosi sui debiti prima della fase prefallimentare, o dimostrarne compiutamente l’incidenza sulle soglie.
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