Omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata e improcedibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 1001 del 17.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio per cassazione, l’omesso deposito, nel termine stabilito dall’art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ., di copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, impedendo di verificare la tempestività dell’impugnazione e il conseguente formarsi del giudicato, determina l’improcedibilità del ricorso. Tale improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è sanabile dalla mancata contestazione della controricorrente, né dalla tardiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. La sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, trattandosi di adempimento preliminare, non oneroso né complesso, finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito.
Il Fatto
La procedura fallimentare di una società consortile aveva convenuto in giudizio l’ex amministratore e i soci, ai sensi degli artt. 2393, 2394 e 2476 cod. civ., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per condotte gestionali illecite. Il Tribunale accertava la responsabilità dell’ex amministratore condannandolo al pagamento di una somma equitativamente determinata, mentre la Corte d’appello, nel confermare la decisione, applicava il criterio dell’inversione dell’onere probatorio in ragione dell’irregolare tenuta delle scritture contabili.
Avverso la sentenza della Corte distrettuale, l’ex amministratore proponeva ricorso per cassazione, dichiarando di aver notificato l’atto impugnato a mezzo PEC.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso era improcedibile per un vizio afferente alla sua stessa sequenza di avvio. Il ricorrente aveva dichiarato in esordio di impugnare la sentenza notificata a mezzo PEC, ma dal fascicolo risultava allegata solo la decisione impugnata, priva della relata di notifica. Tale allegato, costituito dalla sola sentenza, non era idoneo a soddisfare il requisito imposto dall’art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ., che prescrive il deposito della copia della decisione munita della relazione di notificazione.
La Corte ha richiamato il principio, ribadito dalle Sezioni Unite n. 21349 del 2022, secondo cui la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione. Tale dichiarazione, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, implica l’onere di depositare, nel termine di legge, la copia della sentenza munita della relata, senza che sia possibile riparare all’omissione con la successiva e ormai tardiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.
La Corte ha escluso che l’improcedibilità possa essere sanata dalla mancata contestazione della controricorrente, trattandosi di un vizio rilevabile d’ufficio, e ha precisato che la sanzione non si pone in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali, essendo finalizzata a verificare l’avvenuto passaggio in giudicato della decisione di merito. Da ultimo, ha rilevato che l’improcedibilità non poteva essere evitata facendo riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, essendo il termine di sessanta giorni ampiamente decorso al momento della notifica del ricorso avvenuta il 7 ottobre 2022.
La Corte ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese processuali e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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