Regolamento di competenza prefallimentare e termine di riassunzione (Cass. civ. Sez. 1 n. 15599 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di conflitto negativo di competenza risolto dalla Corte di cassazione, che ne sia stata investita ai sensi dell’art. 9-bis legge fall., il termine per la riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente decorre sempre dalla comunicazione della relativa ordinanza, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., anche quando, non avendo le parti svolto difese davanti al giudice di legittimità, alla comunicazione provveda il giudice dichiarato competente. Il vizio derivante dal mancato rilievo d’ufficio dell’estinzione del processo per tardiva riassunzione non riguarda i presupposti “fondanti” la struttura e il funzionamento del processo e, pertanto, è coperto dal giudicato implicito qualora la sentenza di fallimento non sia fatta oggetto di rituale reclamo sul punto specifico.
Il Fatto
La società ricorrente, dopo la presentazione dell’istanza di fallimento da parte della creditrice, chiese ed ottenne un termine per depositare una proposta di concordato preventivo. Riuniti i due procedimenti, il Tribunale di Palermo dispose la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino, ritenuto competente secondo il criterio della sede principale effettiva.
Quest’ultimo richiese d’ufficio il regolamento di competenza, sul quale la Cassazione si pronunciò dichiarando la competenza di Torino e disponendo che il processo fosse riassunto nel termine di legge. Dopo la riassunzione ad opera della creditrice, il tribunale dichiarò l’inammissibilità della domanda di concordato e, successivamente, il fallimento della società. Il reclamo avverso la sentenza di fallimento fu rigettato dalla Corte d’Appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale la società lamentava l’estinzione del procedimento prefallimentare per la tardiva riassunzione. La questione era stata sollevata per la prima volta solo con il ricorso per cassazione, non essendo stata posta né davanti al Tribunale né in sede di reclamo. Sul punto, richiamando le Sezioni Unite n. 24172/2025, la Suprema Corte ha escluso che il mancato rilievo d’ufficio dell’estinzione del processo, seppur rilevabile d’ufficio, integri una violazione dei presupposti “fondanti” la struttura del processo, non trattandosi né di violazione di norme a tutela del contraddittorio né di difetto di potestas iudicandi. Ne deriva la formazione del giudicato implicito sulla questione.
Quanto alla decorrenza del termine per la riassunzione disciplinato dall’art. 50 c.p.c., la Corte ha precisato che esso decorre dalla comunicazione dell’ordinanza di regolamento, non dalla sua pubblicazione. Tale principio vale anche quando la Cassazione non dispone direttamente la comunicazione alle parti che non hanno svolto difese, poiché l’applicazione analogica dell’art. 292 c.p.c. in materia di contumacia è impropria nel giudizio di regolamento di competenza, ove la costituzione delle parti è meramente facoltativa e limitata al deposito di scritture difensive.
Nel procedimento prefallimentare, inoltre, il giudice che si dichiara incompetente deve trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente (art. 9-bis legge fall.), sicché la comunicazione dell’ordinanza può essere validamente effettuata dal giudice dichiarato competente. Nel caso di specie, poiché la creditrice non aveva depositato scritture difensive in Cassazione, la comunicazione era stata correttamente effettuata dal Tribunale di Torino.
Il secondo motivo, con cui la ricorrente contestava l’accertamento dello stato di insolvenza e il mancato rilievo delle contestazioni sul credito, è stato infine dichiarato inammissibile in quanto volto a criticare un mero accertamento di fatto e privo di specificità rispetto alla declaranda di fallimento.
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Nota della Redazione
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