Società ad hoc e ragioni extrafiscali escludono l’abuso del diritto (Cass. civ. Sez. 5 n. 24077 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abuso del diritto ex art. 10-bis della legge n. 212/2000, la costituzione di una società ad hoc non costituisce di per sé elemento sintomatico della natura fraudolenta dell’operazione, non configurando un artifizio negoziale privo di sostanza economica e di giustificazione commerciale. La prova del disegno elusivo e delle sue modalità attuative incombe sull’Amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l’onere di allegare l’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti. Il giudice di merito è tenuto a valutare se l’operazione fosse priva di sostanza economica e rispondesse alla normale logica di mercato, verificando l’eventuale sussistenza di ragioni extrafiscali, anche di ordine organizzativo e gestionale, quali la necessità di partecipare a una gara riservata a persone giuridiche o lo svolgimento di attività strumentali alla valorizzazione del bene. La mera brevità del lasso temporale in cui l’operazione è stata compiuta non è di per sé indice sufficiente per ritenere integrata l’ipotesi elusiva.
Il Fatto
La Guardia di Finanza contestava alla contribuente la realizzazione di un’operazione elusiva ai danni dell’Erario. In particolare, la società Rackish s.r.l. stipulava un preliminare di compravendita con una banca per l’acquisto di un immobile, con facoltà di nominare l’effettivo acquirente. Successivamente i soci costituivano la società Corso 26 Immobiliare s.r.l., la quale subentrava nel preliminare e acquistava l’immobile. Prima della cessione delle quote alla Calzedonia s.p.a., la contribuente rivalutava le proprie partecipazioni, beneficiando del regime agevolato di cui al d.l. n. 70/2011 e scontando l’imposta sostitutiva del 2%. L’Agenzia delle Entrate riqualificava l’operazione come cessione immobiliare, recuperando a tassazione le maggiori imposte. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo dimostrata l’elusione. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte, nel rigettare il primo motivo di ricorso, ha escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata aveva dettagliatamente ricostruito le posizioni delle parti e analizzato la complessa operazione commerciale alla luce dei principi in tema di abuso del diritto.
Accogliendo il secondo motivo, la Corte ha invece censurato la sentenza impugnata per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000. Ha ricordato che il divieto di abuso del diritto preclude il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto di strumenti giuridici, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili. Tuttavia, la prova dell’elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazione degli strumenti giuridici e sulla loro mancata conformità a una normale logica di mercato.
Nel caso di specie, il giudice di merito non aveva valutato che il bando di gara per la dismissione dell’immobile prevedeva, quale requisito indispensabile per la partecipazione, la qualità di persona giuridica. La costituzione della società ad hoc trovava quindi la sua giustificazione giuridica nella lex specialis e la sua ragione economica nella necessità di svolgere attività di ristrutturazione e valorizzazione dell’immobile, che i singoli soggetti non avrebbero potuto attuare in forma individuale. La Corte ha inoltre rilevato che non era stata accertata la coincidenza tra la compagine sociale della promissaria acquirente e quella della nuova società, né un’eventuale interposizione soggettiva fittizia.
La mera brevità del lasso di tempo dell’operazione e il finanziamento della stessa da parte della società acquirente delle quote non sono elementi sufficienti per ritenere sussistente l’intento elusivo, dovendosi verificare se alla base vi fosse un effettivo uso distorto degli strumenti contrattuali ovvero un’operazione rispondente alla normale logica di mercato. La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per la rivalutazione degli elementi fattuali.
Nota della Redazione
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