Trattenimento corrispondenza in uscita per detenuto ex art. 41-bis (Cass. pen. Sez. I n. 816 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regime di controllo della corrispondenza di cui all’art. 18-ter Ord. pen., da coordinarsi con la previsione di cui all’art. 41-bis Ord. pen., si applica all’intero plico in partenza, comprensivo di missiva manoscritta e fotografie, a prescindere dal fatto che queste ultime non siano contenute in un pacco. Il trattenimento della corrispondenza in uscita è legittimo quando l’autorità giudiziaria, con motivazione congrua e sintetica, ritenga sussistente una situazione di pericolo concreto per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica sottese al regime differenziato. In tal caso, il diverso trattamento riservato alle fotografie in entrata non rende arbitrario il controllo sulla corrispondenza in uscita, atteso che il mittente è consapevole del controllo cui è sottoposto.
Il Fatto
Un detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. aveva proposto reclamo avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza che aveva disposto il trattenimento di una missiva in partenza, contenente un foglio manoscritto e ventiquattro fotografie, indirizzata alla figlia. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo, ritenendo legittimo il trattenimento.
Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 18-ter Ord. pen. e il vizio di motivazione. In particolare, ha sostenuto che il trattenimento delle fotografie sarebbe consentito solo se contenute in un pacco e non in una raccomandata a/r, e che il messaggio allegato non sarebbe criptico né foriero di pericolo per l’ordine e la sicurezza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato. Ha premesso che l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), Ord. pen. sottopone i detenuti in regime differenziato al visto di censura sulla corrispondenza, controllo funzionale a interrompere i collegamenti con l’organizzazione criminale. Il controllo deve essere disposto, ex art. 15 Cost., con provvedimento dell’autorità giudiziaria, che può delegarlo ai sensi dell’art. 18-ter Ord. pen..
La Corte ha evidenziato che la lettura congiunta dei provvedimenti dei giudici di sorveglianza consente di riscontrare che le fotografie erano accompagnate da una missiva manoscritta, sicché l’intero plico è stato correttamente assoggettato al regime di controllo, a prescindere dal fatto che le fotografie non fossero in un pacco. L’autorità giudiziaria aveva pronunciato sul trattenimento, evidenziando che le fotografie erano destinate all’esterno e che il contenuto della missiva appariva foriero di possibili messaggi criptici idonei a dimostrare la caratura del detenuto.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Il provvedimento collegiale aveva specificato, con ragionamento immune da censure, che la lettura combinata del foglio manoscritto e delle fotografie provenienti dal nipote detenuto e indirizzate alla figlia del detenuto, madre del mittente, integrava una equivoca triangolazione rappresentante un pericolo per le finalità del regime differenziato.
La motivazione resa è congrua rispetto al tipo di provvedimento: per la corrispondenza in uscita, chi subisce il controllo è l’autore stesso della missiva e la motivazione può essere sintetica. Il ricorso si è limitato a affermazioni genericamente confutative, non idonee a scalfire la valutazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva correttamente desunto il contenuto criptico e foriero di pericolo concreto per la sicurezza, in linea con la giurisprudenza di legittimità sul trattenimento della corrispondenza.
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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