Acque meteoriche contaminate qualificabili come reflui industriali (Cass. pen. Sez. III n. 33646 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le acque meteoriche di dilavamento che, defluendo su superfici dove si svolgono attività produttive, entrano in contatto con sostanze o materiali inquinanti perdono la loro originaria qualifica e assumono quella di reflui industriali, ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del 2006. La disciplina regionale dettata in attuazione dell’art. 113 d.lgs. n. 152 del 2006 opera soltanto nelle ipotesi specifiche ivi previste e non esclude l’applicabilità della disciplina generale sugli scarichi quando le acque risultino contaminate. Ne consegue la configurabilità del fumus commissi delicti per il reato di cui all’art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 e la legittimità del sequestro preventivo.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della Spezia disponeva il sequestro preventivo del piazzale esterno al capannone in uso a una società che gestisce un rimessaggio nautico e dei rubinetti ivi destinati all’erogazione di acqua per il lavaggio delle imbarcazioni. Il provvedimento si fondava sull’ipotesi del reato di cui all’art. 137, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006.

Investito della richiesta di riesame, il Tribunale della Spezia la rigettava con ordinanza del 30 aprile 2025. Il legale rappresentante della società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione della disciplina regionale ligure in materia di acque di dilavamento e il difetto di motivazione sulle attività idonee a produrre scarichi di acque reflue industriali.

La Motivazione della Corte

I due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono stati dichiarati infondati. La Corte muove dalla ricostruzione dell’art. 113 d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina situazioni specifiche: al primo e secondo comma le acque meteoriche di dilavamento in genere, al terzo comma le acque di prima pioggia e quelle di lavaggio delle aree esterne, al quarto comma l’immissione diretta nelle acque sotterranee. Il primo comma demanda alle Regioni il controllo degli scarichi provenienti da reti fognarie separate e l’assoggettamento a prescrizioni delle immissioni tramite altre condotte.

Il terzo comma attribuisce invece alle Regioni il potere di disciplinare i casi in cui, per le particolari condizioni e in relazione alle attività svolte, si renda necessario convogliare e trattare in impianti di depurazione le acque di prima pioggia e di lavaggio, per il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose. La Corte sottolinea la netta distinzione tra le acque di cui ai commi 1 e 2, che si presuppongono non contaminate, e quelle di prima pioggia e di lavaggio contemplate dal comma 3.

La questione centrale riguarda le fattispecie che non rientrano nelle previsioni specifiche dell’art. 113. Secondo la Corte, in mancanza dei presupposti per applicare tale disposizione o in assenza di specifiche disposizioni regionali, non possono intendersi sottratte alla disciplina del d.lgs. n. 152 del 2006 situazioni che determinano un serio pericolo di inquinamento. L’art. 113, comma 2, esclude l’assoggettabilità alla parte terza del decreto soltanto le acque meteoriche diverse da quelle del primo comma, che mantengono la loro composizione originaria.

Quando le acque meteoriche vengono a contatto con sostanze inquinanti o pericolose, la qualificazione muta. Esse perdono la consistenza originaria e diventano il mezzo attraverso il quale altre sostanze vengono veicolate verso il corpo ricettore, non potendo più essere considerate semplici acque di dilavamento. Richiamando un orientamento consolidato (Sez. 3, n. 6260 del 05/10/2018, dep. 2019, Galletti, Rv. 274857; Sez. 3, n. 2832 del 02/10/2014, dep. 2015, Mele, Rv. 263173; Sez. 3, n. 513 del 24/10/2012, dep. 2013, Rossetto, Rv. 254177), la Corte conferma che le acque contaminate vanno qualificate come reflui industriali.

Nel caso concreto, il Tribunale aveva correttamente escluso che si trattasse di acque meteoriche o di prima pioggia disciplinate dai primi tre commi dell’art. 113 e dal regolamento della regione Liguria. La presenza di macchie di pittura e chiazze d’olio ancora fresche, lo stoccaggio dei natanti in manutenzione e il recapito delle acque in pubblica fognatura dimostrano la contaminazione. La fattispecie si colloca quindi al di fuori delle ipotesi specifiche dell’art. 113 e rimanda alla disciplina degli scarichi di acque reflue industriali. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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