Revoca della semilibertà: simulare l’adempimento dell’obbligo di lavoro rompe il patto di fiducia (Cass. pen. 25047/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 25047/2026, data di pubblicazione 3 luglio 2026 (R.G.N. 13947/2026), motivazione semplificata – Presidente Giuseppe De Marzo, Relatore Aldo Natalini.

Il principio di diritto

Ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l’inidoneità al trattamento e quindi l’esito negativo dell’esperimento.

Il fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Napoli revocava la semilibertà e ratificava il decreto del Magistrato di sorveglianza che aveva sospeso provvisoriamente la misura, a seguito di una nota di polizia che, in occasione di un controllo, aveva riscontrato l’assenza del condannato dal luogo di lavoro sin dall’inizio del mese di agosto. Prima di disporre la revoca il Tribunale aveva svolto accertamenti istruttori: riteneva inattendibile il foglio presenze prodotto dalla difesa – privo di fede privilegiata e di data certa e smentito dal controllo di polizia – prevalenti le dichiarazioni della collaboratrice, che si poneva in posizione di oggettiva scomodità rispetto ai datori di lavoro, e inattendibili quelle del titolare; motivava la revoca sulla gravità della condotta, consistente nell’aver simulato per oltre un mese l’adempimento dell’obbligo lavorativo, tale da rompere definitivamente il patto di fiducia con l’autorità giudiziaria.

Il condannato ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione sulla partecipazione al percorso rieducativo, sulla presenza sul luogo di lavoro e sulla valutazione delle informazioni.

La motivazione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), in quanto volti a prefigurare una diversa e alternativa lettura degli elementi fattuali, non consentita in questa sede. I rilievi difensivi appaiono avulsi dalla individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici specializzati; la motivazione del provvedimento impugnato è adeguata, puntuale, logica, non apparente né contraddittoria, nonché conforme all’orientamento secondo cui, ai fini della revoca della semilibertà, rilevano le condotte che arrecano grave vulnus al rapporto fiduciario tra condannato semilibero e organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento riveli l’inidoneità al trattamento e l’esito negativo dell’esperimento (Sez. 1, n. 46631 del 2019, Ocoro; Sez. 1, n. 31379 del 2010, Farouq). Le censure sono aspecifiche e, in ogni caso, manifestamente infondate.

Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Implicazioni pratiche

La revoca della semilibertà non presuppone una nuova condanna: è sufficiente che la condotta, per natura e modalità, leda gravemente il rapporto fiduciario con gli organi del trattamento, rivelando l’inidoneità del condannato e l’esito negativo dell’esperimento. La simulazione dell’attività lavorativa è condotta idonea a giustificare la revoca. Sul piano del ricorso, contestare la valutazione delle prove – attendibilità delle testimonianze, valore dei documenti – senza indicare specifici travisamenti si risolve in una richiesta di rivalutazione fattuale, inammissibile in cassazione e sanzionata anche con la somma in favore della Cassa delle ammende.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *