Continuazione in fase esecutiva: serve una condanna, il proscioglimento ex art. 131-bis non entra nel cumulo (Cass. pen. 25027/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 25027/2026, data di pubblicazione 3 luglio 2026 (R.G.N. 14186/2026) – Presidente Giuseppe De Marzo, Relatore Carmine Russo.

Il principio di diritto

Il potere del giudice dell’esecuzione di riconoscere la continuazione tra più reati ex art. 671 cod. proc. pen. presuppone l’esistenza di sentenze di condanna che abbiano inflitto pene per tali reati, come si ricava dalla lettura combinata dei primi due commi; non è pertanto consentito unificare in sede esecutiva un reato oggetto di sentenza di proscioglimento con reati oggetto di condanna. La sospensione condizionale ex art. 671, terzo comma, non è strumento autonomo, ma conseguenza eventuale della rideterminazione delle pene mediante cumulo giuridico; la relativa disposizione è di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione analogica, perché supera in via eccezionale il principio di intangibilità del giudicato.

Il fatto

Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza di applicazione della continuazione tra due sentenze emesse nei confronti del condannato: una di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e una di condanna a quattro mesi di reclusione. Con la richiesta il condannato mirava anche a ottenere la sospensione condizionale della pena ex art. 671, terzo comma, cod. proc. pen., negata in cognizione pur senza una motivazione specifica sulla non meritevolezza. Il giudice dell’esecuzione rilevava che solo una delle due sentenze è di condanna, mentre l’altra è di proscioglimento, ciò che osta all’applicazione della continuazione.

Il condannato ricorreva con tre motivi: violazione di legge, perché il reato dichiarato non punibile sarebbe comunque unificabile in continuazione; mancata valutazione dell’istanza di continuazione, che avrebbe precluso la sospensione condizionale; questione di legittimità costituzionale dell’art. 671 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.

La motivazione

I primi due motivi sono inammissibili, perché chiedono l’esercizio di un potere non previsto dalla legge: il potere del giudice dell’esecuzione di riconoscere la continuazione presuppone sentenze di condanna che abbiano inflitto pene, come si ricava dalla lettura combinata dei primi due commi dell’art. 671 cod. proc. pen., poiché il secondo comma impone di determinare la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte. Non è consentito unificare in sede esecutiva un reato oggetto di proscioglimento con reati oggetto di condanna (Sez. 1, n. 5690 del 1997, Silvestri). Il terzo comma dell’art. 671 è norma di stretta interpretazione, non suscettibile di applicazione analogica in forza dell’art. 14 delle preleggi, perché supera in via eccezionale il principio di intangibilità del giudicato (Sez. 1, n. 29877 del 2023, Susino; Sez. U, n. 4687 del 2005, dep. 2006, Catanzaro; Sez. 1, n. 5367 del 2025, dep. 2026, Bertone). La sospensione condizionale in executivis non è strumento autonomo, ma conseguenza eventuale della rideterminazione delle pene mediante cumulo giuridico (Sez. U, n. 37107 del 2015, Marcon); nel caso, essendo il ricorrente stato condannato una sola volta, manca un cumulo materiale di pene da temperare, coerentemente con l’art. 81, terzo comma, cod. pen.

È inammissibile anche il terzo motivo. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata: il tertium comparationis individuato coincide con la stessa norma della cui costituzionalità si dubita, così da tradurre il giudizio in un confronto binario tra norma e Costituzione, e non ternario (Corte cost. n. 30 del 2026); l’assetto normativo invocato non è costituzionalmente obbligato (Corte cost. n. 231 del 2015) e introdurrebbe un ulteriore frammento di cognizione nella fase esecutiva, in deroga ai principi generali e con frattura dell’ordinario discrimen tra fase cognitiva ed esecutiva (Corte cost. n. 183 del 2013), determinando una vistosa irrazionalità del sistema.

Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Implicazioni pratiche

La continuazione in sede esecutiva (art. 671 cod. proc. pen.) presuppone almeno due sentenze di condanna con pena: una pronuncia di proscioglimento – anche per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. – non può essere unificata con reati oggetto di condanna. La sospensione condizionale ottenibile davanti al giudice dell’esecuzione non è un rimedio autonomo, ma un effetto eventuale del cumulo giuridico delle pene: dove manca un cumulo materiale da temperare, perché vi è un’unica condanna, l’accesso è precluso. La norma del terzo comma, deroga eccezionale al giudicato, è di stretta interpretazione e non si presta a estensioni analogiche; la relativa questione di costituzionalità, costruita sul confronto binario norma/Costituzione, è manifestamente infondata.

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