Responsabilità penale del socio accomandante per dichiarazione infedele: serve il potere gestorio (Cass. pen. Sez. 3 n. 1074 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000, per la società in accomandita semplice, può essere integrato solo da chi rivesta la posizione di rappresentanza e gestione fiscale della società, ovvero dal socio accomandatario. Il socio accomandante, privo di poteri di amministrazione e rappresentanza, non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi societaria e non risponde penalmente per la condotta omissiva o infedele altrui, salvo che ne sia provata la partecipazione consapevole o un ruolo di amministratore di fatto. L’eventuale maggiore reddito accertato in capo alla società, imputato al socio pro quota ai sensi dell’art. 5 d.P.R. n. 917/1986, comporta per il socio non amministratore esclusivamente l’applicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione ex art. 46 d.P.R. n. 600/1973, non anche la responsabilità penale. La distinta natura delle sanzioni tributarie e penali impedisce di sovrapporre i principi affermati in ambito amministrativo alla materia penale, che richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo e di un obbligo o funzione gestoria in capo all’agente.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Crotone aveva dichiarato il socio accomandante della società in accomandita semplice responsabile del reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000 per aver indicato, nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi per gli anni 2014, 2015 e 2016, elementi attivi inferiori a quelli effettivi, condannandolo alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione. La Corte di appello di Catanzaro, in riforma, assolveva l’imputato per non aver commesso il fatto. Il Procuratore generale proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, e sostenendo che la responsabilità del socio accomandante discendesse dall’insufficiente esercizio del potere di controllo sulla gestione sociale da parte di altri soggetti.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione Penale ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure del Procuratore generale. La Corte ha preliminarmente escluso che i principi elaborati in ambito tributario possano essere automaticamente trasposti alla materia penale. Nell’atto di impugnazione si affermava che la responsabilità del socio accomandante risiedesse nell’omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo, ma da tale omissione, ha chiarito la Corte, consegue solo l’applicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione, non già l’illecito penale.
Per ritenere integrato il reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000, occorre accertare in primo luogo la sussistenza di un obbligo o di una funzione gestoria in capo all’agente, nonché l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice. La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla sentenza, ricollega il reato esclusivamente alla posizione di rappresentanza e gestione fiscale della società assunta dal socio. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente rilevato che l’imputato non aveva alcun potere di rappresentanza nel periodo in contestazione, essendo rimasta esclusa la sua consapevolezza e volontà di contribuire alla condotta illecita degli accomandatari.
La decisione ha valorizzato il disposto dell’art. 1, comma 4, d.P.R. n. 322/1998, in relazione agli artt. 2295, n. 3, e 2298 cod. civ., secondo cui la dichiarazione dei redditi delle società di persone deve essere sottoscritta solo dal socio che ne ha l’amministrazione e la rappresentanza. La Corte ha inoltre richiamato il principio affermato da Sez. 3, n. 31195 del 2020, per cui il reato può essere integrato dalla presentazione della dichiarazione in nome della società, ma l’imputazione del reddito ai soci non estende automaticamente la responsabilità penale a chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione e non riveste un ruolo gestorio.
Quanto al precedente citato dal ricorrente, la Corte ne ha rilevato l’inconferenza: in quel caso, la corte territoriale aveva accertato che il socio accomandante, titolare dell’80% della società, avesse omesso elementi attivi nella propria dichiarazione personale, mentre nel caso in esame il socio non aveva presentato alcuna dichiarazione in nome della società né era contestato un ruolo di amministratore di fatto. Il richiamo alla giurisprudenza civile di legittimità, che afferma l’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione in capo al socio per il maggior reddito imputato, non è pertanto decisivo, attenendo a un diverso ambito sanzionatorio.
Nota della Redazione
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