Risarcimento ex art 35-ter e obbligo di motivazione sul bis in idem (Cass. pen. Sez. I n. 35388 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rimedi risarcitori per la detenzione subita in violazione dell’art. 3 CEDU, la declaratoria di inammissibilità de plano del reclamo è consentita solo quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata, ovvero risulti manifestamente infondata per inesistenza dei presupposti minimi di legge. La preclusione del bis in idem, cui si ricollega la regola dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non per quelle meramente deducibili. Di fronte all’allegazione di nova il magistrato di sorveglianza deve pronunciarsi nel merito, oppure motivare sulle ragioni della non novità o non idoneità delle allegazioni: diversamente, il provvedimento è adottato in violazione del principio e si determina nullità generale assoluta per omessa fissazione dell’udienza camerale.

Il Fatto

Il ricorrente, detenuto, aveva presentato istanza ai sensi dell’art. 35-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 per ottenere i rimedi risarcitori conseguenti alla detenzione asseritamente subita in condizioni disumane e degradanti, in violazione dell’art. 3 CEDU. Il Magistrato di sorveglianza di Firenze, con decreto, aveva dichiarato l’istanza inammissibile, ritenendola mera riproposizione di altra già delibata dallo stesso ufficio.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Sostiene che la nuova istanza non era reiterativa, perché fondata su ragioni e argomentazioni nuove, corredate da documentazione sopravvenuta: in particolare gli esiti di una perizia disposta dal Tribunale di Firenze sulle dimensioni delle camere di pernottamento della Casa circondariale di Prato, da cui risultavano difformità rispetto ai dati in possesso dell’Amministrazione penitenziaria. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in caso di più periodi di detenzione intervallati da libertà relativi al medesimo titolo esecutivo, il termine semestrale dell’art. 35-ter, comma 3, ord. pen. decorre dal completamento dell’espiazione. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo processuale, ribadendo che avverso il decreto di inammissibilità emesso de plano dal magistrato di sorveglianza sul reclamo ex art. 35-ter ord. pen. è proponibile esclusivamente il ricorso per cassazione, in applicazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Il Collegio richiama il proprio orientamento consolidato e distingue il caso deciso da quello in cui la decisione sia stata assunta nella forma dell’ordinanza e all’esito di compiuta istruttoria.

Il passaggio interpretativo centrale riguarda la lettura sistematica dell’art. 35-bis ord. pen.: il reclamo al tribunale di sorveglianza riguarda soltanto le decisioni che si siano pronunciate sul merito, accogliendolo o respingendolo. La declaratoria di inammissibilità è contestabile unicamente mediante ricorso per cassazione, in coerenza con il richiamo integrale all’art. 666 cod. proc. pen. Tale lettura assicura il doppio grado di merito quando la decisione si sia addentrata nel fatto, e il solo controllo di legittimità quando si sia limitata al riscontro immediato e formale dell’inammissibilità.

Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina della preclusione processuale derivante dal divieto di bis in idem, operante nel procedimento di esecuzione e in quello di sorveglianza per il richiamo dell’art. 678 cod. proc. pen. La preclusione trova il suo limite nella deduzione di aspetti fattuali in precedenza non rappresentati né trattati e sui quali il giudice non abbia esercitato il potere di delibazione. Il cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise, non per quelle meramente deducibili. Ne segue che l’allegazione di nova idonei a condurre all’accoglimento impone la pronuncia nel merito, salvo l’obbligo di motivare sulla loro non novità o non idoneità.

Applicando tali principi, il confronto tra la nuova istanza e il precedente provvedimento — consentito al Collegio per la natura processuale del vizio dedotto — evidenzia l’indicazione di nova, costituiti dalla perizia sulle misurazioni delle celle di pernottamento, trascurati dal magistrato. Il provvedimento impugnato è dunque adottato in violazione del principio secondo cui la declaratoria di inammissibilità de plano è ammessa solo per richieste identiche o manifestamente infondate, senza implicare alcun giudizio di merito né valutazione discrezionale. L’omessa fissazione dell’udienza camerale partecipata, ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., determina nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

Il provvedimento è pertanto annullato con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Firenze per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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