Revoca del fallimento e cessazione della materia del contendere in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 11586 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del fallimento della società di fatto, intervenuta con sentenza coperta da giudicato, fa venir meno l’interesse delle parti a una pronuncia che faccia stato in ordine alle questioni dibattute nei giudizi di impugnazione, con conseguente cessazione della materia del contendere. I ricorsi riuniti vanno tuttavia scrutinati al fine di provvedere, secondo il principio della soccombenza virtuale, alla regolamentazione delle spese dell’intero giudizio. La chiusura del fallimento ai sensi dell’art. 118, primo comma, n. 1, l. fall. si impone qualora nessun creditore abbia proposto domanda di ammissione al passivo nel termine stabilito dalla sentenza dichiarativa, per l’inesistenza di una razionale causa di prosecuzione della procedura in assenza di creditori da soddisfare.

Il Fatto

La società di fatto costituita da tre società in liquidazione era stata dichiarata fallita dal tribunale, unitamente alle tre socie, dichiarate fallite per ripercussione. Le reclamanti avevano chiesto la chiusura della procedura; il giudice di primo grado aveva respinto l’istanza, ma la corte d’appello, in sede di reclamo, l’aveva accolta, rilevando l’assenza di prove sulla presentazione di domande tempestive di ammissione al passivo.

Avverso il decreto della corte territoriale hanno proposto ricorso, in via principale, il fallimento della società di fatto e le società socie illimitatamente responsabili e, in via incidentale, il fallimento di una delle società. Nelle more, con precedente pronuncia, la Cassazione aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva revocato il fallimento della medesima supersocietà di fatto.

La Motivazione della Corte

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la Corte rileva in via preliminare che la revoca del fallimento della supersocietà di fatto, ormai coperta da giudicato, fa venir meno l’interesse delle parti a ottenere una pronuncia che faccia stato fra le stesse. Ne deriva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

I ricorsi vengono comunque scrutinati per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Il primo motivo del ricorso principale — che denuncia la violazione dell’art. 81 cod. proc. civ. e degli artt. 2295 e 2297 cod. civ. per aver la corte ritenuto legittimata una sedicente società in nome collettivo irregolare anziché la società di fatto — è infondato: l’impropria qualificazione non incide sull’identificazione del soggetto fallito e non esclude la legittimazione a impugnare.

Quanto al secondo motivo, la Corte ricorda che il mancato esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omissione di pronuncia, che si configura solo per domande o eccezioni di merito. Le eccezioni di rito del fallimento — difetto di legittimazione e mancanza di valida procura — risultano prive di fondamento, poiché muovono da un’indebita confusione tra la posizione del curatore e quella dei liquidatori delle società dichiarate fallite.

Il terzo motivo e il corrispondente primo motivo incidentale sono inammissibili e infondati: nessuno dei ricorrenti ha indicato creditori ulteriori rispetto a quello che aveva presentato domanda di ammissione, e la domanda di quest’ultimo, depositata il 25 maggio 2021, era tardiva rispetto al termine stabilito dalla sentenza dichiarativa, risultando irrilevante il successivo rinvio dell’udienza.

Il rigetto del quarto motivo principale e del secondo incidentale discende dall’applicazione del principio enunciato da Cass. (ord.) 24.9.2018, n. 22478: la chiusura ai sensi dell’art. 118, primo comma, n. 1, l. fall. si impone quando nessun creditore abbia proposto domanda di ammissione nel termine, per l’inesistenza di una razionale causa di prosecuzione. Ne consegue la condanna solidale dei ricorrenti alle spese di legittimità, con compensazione integrale delle spese delle fasi di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *