Fatture per operazioni inesistenti: lo storno successivo non esclude il dolo (Cass. pen. Sez. 3 n. 1766 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti ha natura di reato istantaneo e si consuma nel momento in cui l’emittente perde la disponibilità della fattura, senza che sia necessario che il documento pervenga al destinatario o che ne venga fatto uso in dichiarazione. La successiva emissione di una nota di credito, con cui si corregge o annulla la fattura, non incide sulla già avvenuta consumazione del reato. L’istituto dell’integrazione probatoria d’ufficio ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. può essere disposto anche dopo il ritiro del giudice in camera di consiglio, purché la prova appaia assolutamente necessaria e decisiva ai fini del decidere; in tal caso nessuna nullità deriva dalla mancata motivazione dell’ordine di acquisizione né dal fatto che il provvedimento sia stato adottato dopo la dichiarazione di chiusura dell’istruttoria.

Il Fatto

Il ricorrente, legale rappresentante di una società, era stato condannato in primo grado per il delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, per avere emesso quindici fatture per operazioni inesistenti negli anni d’imposta 2016 e 2017, al fine di consentire a una società utilizzatrice di evadere le imposte. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 15/04/2025, aveva confermato la condanna e rideterminato l’importo oggetto di confisca in euro 7.360. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

La Motivazione della Corte

La prima doglianza riguardava l’asserita nullità della sentenza per mancata indicazione, nel dispositivo, delle norme processuali applicate. La Cassazione ha escluso tale nullità, richiamando il principio per cui il dispositivo esprime il contenuto essenziale della decisione e l’indicazione degli articoli di legge ha solo una funzione illustrativa; l’eventuale incompletezza è superata dall’integrazione con la motivazione. La mancata menzione delle norme sulla deliberazione nel giudizio di appello non determina quindi alcuna causa di nullità.

Con il secondo motivo, il ricorrente eccepiva la nullità della sentenza per illegittima ammissione di prove, poiché il giudice di primo grado, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, aveva disposto l’acquisizione delle fatture dell’anno 2017 non depositate dal pubblico ministero. La Corte ha ricordato che l’art. 507 cod. proc. pen., con l’espressione “terminata l’acquisizione delle prove”, delimita esclusivamente il momento iniziale di attivazione dei poteri d’ufficio del giudice. L’integrazione probatoria è ammessa quando risulti assolutamente necessaria, requisito che ricorre quando la prova appaia decisiva. Nel caso di specie, l’acquisizione delle fatture contestate è stata giustamente ritenuta decisiva, non essendo configurabile alcuna nullità.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito la natura di reato istantaneo del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, che si consuma con la perdita di disponibilità del documento. La successiva emissione di note di variazione è irrilevante, poiché il reato è ormai consumato, e non può escludere il dolo specifico. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva evidenziato il legame diretto tra il ricorrente e la società utilizzatrice delle fatture, della quale era divenuto amministratore dopo l’emissione dei documenti, circostanza comprovante la sussistenza dell’elemento soggettivo. Il ricorso è stato pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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