Falso ideologico nei resoconti non assorbito dalla consegna militare (Cass. pen. Sez. 5 n. 1761 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La falsa attestazione, da parte di un militare dell’Arma dei Carabinieri, dell’integrale svolgimento del servizio comandato, contenuta nel resoconto di cui alla seconda sezione dell’ordine di servizio, integra il delitto di falso ideologico in concorso con quello di violata consegna di cui all’art. 120 cod. pen. mil. pace. L’ordine di servizio, quale atto destinato a documentare l’attività del pubblico ufficiale e la regolarità delle operazioni amministrative, riveste natura di atto pubblico, anche se si tratta di atto interno, non essendo richiesto che spieghi efficacia verso i terzi. La violazione della consegna non assorbe la condotta di falsità ideologica: le due condotte sono distinte, ledono interessi giuridici differenti e danno luogo a concorso di reati, non a concorso apparente di norme.

Il Fatto

Un maresciallo dei Carabinieri era stato condannato in primo grado per i delitti di falso ideologico e materiale, aggravati, commessi in servizio. Le condotte contestate consistevano nell’avere attestato falsamente, in più occasioni e nei resoconti dei servizi di pattugliamento, l’integrale svolgimento del servizio stesso, omettendo di dare atto di interruzioni o di averlo concluso anticipatamente per ragioni personali; in un caso, aveva attestato la presenza in sede per motivi di salute mentre si trovava altrove, e in un altro aveva inserito nel sistema informativo la falsa attestazione di un controllo effettuato su richiesta del numero di emergenza, circostanza mai verificatasi.

Il Tribunale di Parma, con sentenza dell’11 maggio 2022, lo aveva condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, con le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata, dichiarando estinti per prescrizione i reati militari. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 marzo 2025, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione in relazione a un ulteriore reato, rideterminando la pena in due anni e quattro mesi di reclusione. Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha innanzitutto affrontato il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dei delitti di falso, sostenendo che le condotte avrebbero integrato la sola fattispecie di violata consegna di cui all’art. 120 cod. pen. mil. pace.

La Suprema Corte ha premesso che la mancata osservanza dei comandi contenuti nell’ordine di servizio integra certamente la violata consegna, la cui nozione, ai sensi dell’art. 730, comma 1, d.P.R. n. 90 del 2010, è costituita dalle prescrizioni impartite per l’adempimento di un particolare servizio. Tuttavia — ha osservato la Corte — la difesa non ha fornito adeguate ragioni per escludere che, accanto a tale delitto, ricorrano anche i delitti di falso, né ha spiegato perché gli ordini di servizio contenenti la falsa rappresentazione non sarebbero qualificabili come atti pubblici.

Sul punto, la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la falsificazione di atti interni può configurare il delitto di falso ideologico, sia quando l’atto sia destinato a inserirsi nel procedimento amministrativo sia quando si ponga come necessario presupposto di momenti procedurali successivi. Ha inoltre ribadito che le attestazioni contenute nel memoriale di servizio giornaliero dell’Arma dei Carabinieri hanno natura di atto pubblico, in quanto destinate ad attestare l’effettiva esecuzione dell’ordine da parte del militare cui è rivolto.

La Corte ha quindi valorizzato la struttura dell’ordine di servizio, composto da una prima sezione descrittiva del servizio comandato e da una seconda contenente il resoconto del servizio svolto, firmato dai militari e controfirmato dal superiore. La falsa attestazione di avere eseguito la consegna relativa all’orario o alle attività comandate costituisce una condotta diversa dalla pur concorrente inosservanza della consegna stessa: si tratta di due condotte distinte, che incidono su interessi giuridici differenti, con la conseguenza che la violazione della consegna non assorbe la falsità ideologica ed è configurabile un concorso di reati, non un concorso apparente di norme.

Quanto al secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, la Corte lo ha ritenuto generico, non avendo il ricorrente individuato uno specifico vizio di motivazione, limitandosi a sollecitare una rivalutazione del bilanciamento delle circostanze non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato che il comportamento processuale era già stato apprezzato con il riconoscimento dell’equivalenza tra attenuanti e aggravante. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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