Contributo stabile richiesto per ruolo di organizzatore (Cass. pen. Sez. 4 n. 2082 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, per qualificarsi come attività di organizzatore ai sensi dell’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, non richiede necessariamente un contributo continuativo, purché il ruolo rivestito sia centrale ed essenziale per il funzionamento del sodalizio e non meramente occasionale. La prova del ruolo può essere legittimamente desunta da elementi indiretti, quali il contenuto di dialoghi intercettati e la gestione della delicata fase di ricezione e scarico dello stupefacente. È rimessa al giudice di merito la valutazione sull’affidabilità delle fonti di prova, il cui sindacato in sede di legittimità è consentito solo per il vizio di motivazione di macroscopica evidenza. La condotta meramente ammissiva delle proprie responsabilità, resa solo in dibattimento quando le prove sono già acquisite, non integra l’attenuante della collaborazione di cui all’art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, pur potendo rilevare per il riconoscimento delle generiche. Il motivo di ricorso che prospetta una mera lettura alternativa del compendio probatorio è inammissibile in cassazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva ridotto a quattordici anni e sei mesi di reclusione la pena inflitta al ricorrente, ritenuto responsabile del delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, in qualità di organizzatore, e di sette reati-scopo. La decisione di primo grado, confermata in appello, si fondava sull’accertamento di un ruolo centrale dell’imputato nelle operazioni di importazione e ricezione di hashish dal Marocco.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo cinque motivi di impugnazione con cui lamentava, in particolare, la mancata prova del ruolo di organizzatore ritenuto, l’insussistenza dei reati-scopo per assenza di partecipazione fisica, l’erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, la mancata concessione dell’attenuante della collaborazione e l’eccessivo rigore delle misure accessorie.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che la gran parte delle doglianze riproponeva censure già dedotte in appello, senza un adeguato confronto critico con la motivazione impugnata, rendendo i motivi privi della necessaria specificità. Ha, inoltre, ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui il sindacato sul vizio di motivazione non può tradursi in una sovrapposizione della valutazione della Corte a quella del giudice di merito, essendo preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di diversi parametri di ricostruzione della vicenda.

Con riguardo al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla qualifica di organizzatore, evidenziando come i giudici di merito avessero congruamente desunto la centralità del ruolo dell’imputato da plurime risultanze investigative e, in particolare, dal contenuto di dialoghi intercettati. Tale prova dimostrava la frequenza dei rapporti con i vertici dell’associazione e la gestione, da parte del ricorrente, della delicata fase della ricezione dello stupefacente, presiedendo alle operazioni di scarico e controllo della merce con l’ausilio di un collaboratore posto alle sue dipendenze. Il ricorrente, lungi dall’avere un ruolo marginale, si era distinto come figura centrale ed essenziale per il funzionamento del sodalizio.

Quanto alla contestazione dei reati-scopo, la Corte ha precisato che la partecipazione può essere legittimamente affermata anche in assenza di una diretta presenza fisica sul luogo, qualora emergano elementi probatori del contributo offerto alla realizzazione dell’illecito.

La censura relativa all’aggravante della ingente quantità è stata dichiarata manifestamente infondata, in quanto il ricorrente non vantava alcun interesse concreto a discuterla, essendo stata posta in subvalenza rispetto alle concesse attenuanti generiche, oltre che adeguatamente motivata dal riferimento a quantitativi di droga anche di centinaia di chilogrammi.

Infine, la Corte ha ritenuto corretta l’esclusione dell’attenuante della collaborazione, valorizzando il fatto che la condotta del ricorrente si era sostanziata in dichiarazioni meramente ammissive delle proprie responsabilità, rese solo nel corso del dibattimento, quando le prove del reato erano già state acquisite. Tale condotta, pur positivamente valutata ai fini del riconoscimento delle generiche, non poteva integrare l’ipotesi di cui all’art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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