Il mendacio in sede di interrogatorio integra colpa grave ostativa alla riparazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 2084 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il diritto all’indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. è escluso quando l’interessato abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave. Il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce condotta volontaria ed equivoca ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, non essendo assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da un soggetto che aveva subito la custodia cautelare in carcere e poi gli arresti domiciliari per il reato di falso ideologico in atto pubblico. Il richiedente, assolto in secondo grado perché il fatto non sussiste, aveva redatto una relazione di servizio attestante un sopralluogo mai avvenuto, fornendo poi, in sede di interrogatorio di garanzia, giustificazioni ritenute confuse e contraddittorie.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, la cognizione del giudice di legittimità è limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 646, comma 3, cod. proc. pen., come richiamato dall’art. 315, comma 3, cod. proc. pen. Ha quindi ribadito che l’assenza di dolo o colpa grave dell’interessato costituisce condizione necessaria per il sorgere del diritto all’equa riparazione e deve essere accertata d’ufficio dal giudice.
La Corte ha richiamato il principio per cui la condotta ostativa può consistere non solo nel dolo, ma anche in una colpa grave caratterizzata da evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza, tale da creare una prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria. In tale ambito, il giudice deve valutare la condotta tenuta dall’interessato sia anteriormente sia successivamente alla sottoposizione alla misura.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione della Corte territoriale che aveva valorizzato la redazione tardiva della relazione e il mendacio dell’istante in sede di interrogatorio, non avendo questi saputo chiarire aspetti essenziali della vicenda. Tale comportamento, causalmente rilevante rispetto all’adozione della misura, è stato correttamente qualificato come ostativo al riconoscimento dell’indennizzo.
La Corte ha infine escluso la rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, in applicazione del principio per cui la liquidazione delle spese processuali in favore dell’Avvocatura dello Stato non è dovuta laddove essa si sia limitata a richiedere il rigetto del ricorso senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione.
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Nota della Redazione
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