Danneggiamento aggravato in carcere e procedibilità d’ufficio dopo la riforma Cartabia (Cass. pen. Sez. II n. 32021 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danneggiamento aggravato dall’essere stato commesso su cose destinate a pubblico servizio, ai sensi dell’art. 635, comma 1, n. 1, cod. pen., resta procedibile d’ufficio anche dopo la riforma Cartabia. La modifica introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 ha limitato la procedibilità a querela, nei casi già previsti dal primo comma della norma, ai soli fatti commessi su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen.. Ne consegue che l’erronea declaratoria di improcedibilità per difetto di querela integra violazione degli artt. 120 e 635 cod. pen. e art. 50 cod. proc. pen. e impone l’annullamento con rinvio della sentenza nella parte relativa al reato non coperto da irrevocabilità.
Il Fatto
Un detenuto, ristretto presso la Casa circondariale di Taranto, veniva giudicato dal Tribunale locale per due imputazioni: la violenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 341-bis cod. pen. (capo A) e il danneggiamento di cui all’art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen. (capo B). La condotta accertata consisteva nell’avere colpito ripetutamente con la branda lo spioncino del blindato della camera di pernottamento, fino a romperlo.
Il Tribunale, ritenuta la contestata recidiva, condannava l’imputato per il reato di cui al capo A e, quanto al capo B, dichiarava non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità, sul presupposto che il reato fosse divenuto procedibile a querela a seguito della riforma Cartabia. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello ricorreva per cassazione contro tale statuizione; l’imputato non proponeva impugnazione sul capo della condanna.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte muove dall’accertamento in fatto: il danneggiamento ha interessato un elemento strutturale di uno stabilimento appartenente all’amministrazione penitenziaria e destinato a pubblico servizio. Da qui la qualificazione dell’illecito come danneggiamento aggravato, con le conseguenze che ne derivano sul piano della condizione di procedibilità.
Il passaggio decisivo riguarda l’ambito applicativo della riforma. Il d.lgs. n. 150/2022 ha modificato l’art. 635 cod. pen. limitando la procedibilità a querela, nei casi già previsti dal primo comma, ai soli fatti commessi su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede, ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen. Per il danneggiamento su cose destinate a pubblico servizio, invece, resta ferma la procedibilità d’ufficio, in forza dell’art. 635, comma 1, n. 1, cod. pen.
Nel percorso argomentativo la Corte richiama i precedenti conformi Sez. 4, n. 17464 del 27 marzo 2024 e Sez. 5, n. 10868 del 2 febbraio 2024, entrambi non massimati. La sentenza del Tribunale risulta quindi viziata per erronea applicazione degli artt. 120 e 635 cod. pen. e art. 50 cod. proc. pen., avendo applicato la disciplina della querela a una fattispecie che ne rimane estranea.
La statuizione va annullata limitatamente al capo B, con rinvio al Tribunale di Taranto in diversa composizione per nuovo giudizio sul punto. Diviene nel frattempo irrevocabile l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen., non essendo stata impugnata.
La Corte precisa infine il perimetro del giudizio di rinvio. Il giudice del rinvio si pronuncerà solo sul reato oggetto di annullamento, restando precluse le questioni sulla continuazione e sul relativo trattamento sanzionatorio, che potranno essere fatte valere soltanto in sede esecutiva. Nel giudizio di primo grado, a seguito del proscioglimento sul capo B, il tema della continuazione non era stato posto e dunque non può essere introdotto in sede di rinvio.
Nota della Redazione
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