Lottizzazione abusiva e colpa: obblighi del legale rappresentante e novità urbanistiche (Cass. pen. Sez. 4 n. 2083 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di lottizzazione abusiva, il legale rappresentante della società lottizzatrice, in quanto soggetto qualificato, è tenuto a verificare compiutamente la conformità dell’intera lottizzazione e delle singole opere alla normativa urbanistica, non potendo limitarsi a fare affidamento sulla sola legittimità degli atti autorizzativi rilasciati, della cui regolarità deve accertare l’effettiva sussistenza. La sua responsabilità a titolo di colpa generica per imprudenza e negligenza, concorrente nella realizzazione dell’abuso, è configurabile anche in presenza di un quadro normativo non univoco e di un iter amministrativo articolato. Con riguardo alla confisca delle aree illecitamente lottizzate, l’eventuale autorizzazione in sanatoria a lottizzare, così come l’approvazione di nuove previsioni regolatorie che legittimino ex post l’intervento, pur non estinguendo il reato, impedisce l’adozione del provvedimento ablativo, dimostrando la conformità postuma della lottizzazione agli strumenti urbanistici e la volontà dell’amministrazione di rinunciare all’acquisizione. Il giudice del rinvio, inoltre, è tenuto a considerare le condotte per le quali vi è stata assoluzione irrevocabile al fine della correlata riduzione della pena.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società immobiliare era stato condannato in primo grado per i reati di lottizzazione abusiva e violazione del vincolo di inedificabilità assoluta, in relazione alla realizzazione di un complesso residenziale in area costiera. La Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, aveva confermato la condanna anche per la fattispecie di lottizzazione abusiva, riconoscendo la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in capo all’imputato.
Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea valutazione dell’elemento soggettivo, la violazione del divieto di reformatio in peius per mancata riduzione della pena a seguito delle assoluzioni parziali e l’omessa considerazione di sopravvenienze urbanistiche, potenzialmente rilevanti ai fini della confisca.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando la piena legittimità della motivazione della Corte territoriale in punto di elemento soggettivo. Il giudice del rinvio aveva correttamente adempiuto al mandato rescindente, ravvisando nella condotta dell’imputato profili di colpa generica, per l’imprudenza e la negligenza con cui aveva concorso alla realizzazione della lottizzazione, nonostante la presenza di molteplici vincoli gravanti sul terreno.
La Corte ha precisato che il legale rappresentante, in quanto soggetto qualificato, non poteva limitarsi a fare affidamento sulla legittimità degli atti autorizzativi, ma avrebbe dovuto verificarne la regolarità effettiva e accertare la conformità delle opere alla normativa urbanistica. La complessità dell’iter amministrativo non è stata ritenuta scriminante, in quanto l’imputato avrebbe dovuto attivarsi per comprendere la disciplina applicabile.
Il secondo motivo è stato, invece, accolto. La Corte ha ravvisato la violazione del principio per cui il giudice del rinvio è tenuto a considerare le condotte per le quali è intervenuta pronuncia assolutoria non annullata, al fine di una correlata riduzione della pena. La sentenza impugnata, confermando integralmente le statuizioni di primo grado, aveva omesso ogni motivazione sul punto, nonostante l’assoluzione per alcune delle condotte contestate nei capi B), C) e D).
Parimenti fondata è risultata la doglianza concernente la confisca. La Corte ha valorizzato la documentazione prodotta dalla difesa, attestante l’avvenuta approvazione di un nuovo Piano Regolatore Generale e di un nuovo Piano Paesaggistico, con specifiche disposizioni a sanatoria degli interventi. Richiamando i precedenti delle Sez. 3, n. 43591 del 2015 e Sez. 3, n. 23154 del 2006, la Corte ha ribadito che la sopravvenuta conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici, pur non estinguendo il reato, impedisce la confisca. Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, accertare se le nuove previsioni legittimino ex post l’intervento lottizzatorio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.