Bancarotta documentale: qualificazione mista e dolo specifico (Cass. pen. Sez. V n. 21214 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2), r.d. n. 267/1942 ricomprende due fattispecie alternative. La prima, cd. «specifica», consiste nella sottrazione o distruzione dei libri e delle scritture contabili e richiede il dolo specifico, ossia lo scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori. La seconda, cd. «generale», è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e richiede il dolo generico. Anche l’omessa tenuta, totale o parziale, dei libri contabili, quando non si traduca in una vera e propria falsificazione, va ricondotta all’art. 216, comma 1, n. 2) e, a tal fine, deve essere sorretta da dolo specifico: diversamente sarebbe impossibile distinguerla dalla bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217. Il giudice di merito che, in presenza di una condotta mista, commissiva e omissiva, ometta di verificare la sussistenza del dolo specifico e limiti la motivazione al solo dolo generico incorre in un errore di qualificazione giuridica.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia, con sentenza dell’11 marzo 2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Mantova nei confronti dell’amministratore di una società per il reato di bancarotta documentale contestato ai sensi degli artt. 223 e 216 r.d. n. 267/1942. La condotta contestata era di tipo misto: da un lato l’occultamento della documentazione contabile esistente, dall’altro l’omessa tenuta delle scritture relative al periodo successivo all’assunzione dell’incarico.
Il ricorrente deduceva, tra l’altro, la carenza di motivazione sull’elemento soggettivo e l’erroneo inquadramento giuridico della condotta, lamentando che il giudice di appello non avesse distinto tra condotte omissive e di sottrazione e non avesse motivato sul dolo specifico richiesto dalla fattispecie. Il Procuratore generale concludeva per l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Sezione V ha anzitutto respinto il primo motivo, relativo al mancato confronto della Corte territoriale con le doglianze difensive, giudicandolo manifestamente infondato. L’atto di appello non sottoponeva questioni giuridiche puntuali, ma censurava il modo in cui erano state condotte le indagini, proponendo una diversa lettura degli elementi fattuali. La Corte territoriale, invece, aveva esaminato analiticamente il complesso degli elementi di fatto, con valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.
Nel merito, la Corte ha ribadito che la bancarotta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2), r.d. n. 267/1942 prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle scritture, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione, che richiede il dolo generico. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità, tra cui Sez. V n. 43966 del 28/06/2017, Sez. V n. 5081 del 13/01/2020 e Sez. V n. 33114 del 08/10/2020.
La Corte ha poi precisato che l’omessa tenuta, totale o parziale, dei libri contabili, quando non si traduca in una vera e propria falsificazione, va ricondotta all’art. 216, comma 1, n. 2), ma a condizione che la condotta omissiva sia sorretta da dolo specifico. In difetto, non sarebbe possibile distinguere tale fattispecie dalla bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217. La Sezione V richiama, in proposito, Sez. V n. 25432 del 11/04/2012, Sez. V n. 11115 del 22/01/2015 e Sez. V n. 18320 del 07/11/2019.
Nel caso concreto, le condotte ascritte al ricorrente sono state ricondotte alla prima ipotesi, quella che richiede il dolo specifico. La lettura complessiva delle sentenze di merito consente di individuare elementi fattuali indicativi della natura fraudolenta della condotta, idonei a fondare una valutazione sul dolo specifico. Tuttavia, né il Tribunale né la Corte di appello hanno sottoposto tali elementi a un adeguato vaglio per verificarne la sussistenza nel merito, incorrendo in un errore di qualificazione giuridica e limitando la motivazione al solo dolo generico.
Per queste ragioni la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia, affinché, previa corretta qualificazione giuridica della fattispecie, proceda a verificare la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.
Nota della Redazione
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