Ricorso inammissibile se reitera motivi senza confronto con sentenza (Cass. pen. Sez. 7 n. 2459 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che riproduca e reiteri gli stessi motivi proposti con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, limitandosi a una generica doglianza di carenza o illogicità della motivazione. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata del provvedimento, che esige il puntuale confronto con le ragioni della decisione contestata. In tema di determinazione della pena, una motivazione specifica e dettagliata sui criteri dell’art. 133 cod. pen. è richiesta solo quando la sanzione sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; la scelta di una pena media o prossima al minimo resta riservata al giudice di merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Paola che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta destinazione allo spaccio della droga rinvenuta, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., all’entità del trattamento sanzionatorio e all’omessa declaratoria di prescrizione del reato maturata prima della sentenza di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla prima censura, i giudici hanno evidenziato come essa non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare le doglianze già espresse nell’atto di appello e motivatamente respinte. La funzione tipica dell’impugnazione, infatti, è la critica argomentata del provvedimento, realizzata attraverso motivi specifici che, a pena di inammissibilità, devono indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno del dissenso, confrontandosi puntualmente con le argomentazioni della decisione contestata.
Sulla seconda censura, la Corte ha chiarito che l’art. 131-bis cod. pen. richiede, congiuntamente e non alternativamente, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, valutate secondo gli indici delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, sulla base dei criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva correttamente evidenziato gli elementi per negare la sussumibilità del fatto nella fattispecie.
Con riguardo al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ricordato che una motivazione specifica e dettagliata è necessaria solo quando la pena sia prossima al massimo edittale o superiore alla media; l’irrogazione di una pena media o prossima al minimo non richiede una particolare giustificazione, essendo la scelta riservata al giudice di merito. Il ricorrente, invece, si era limitato a lamentare genericamente l’eccessiva entità della sanzione.
Infine, la doglianza sulla prescrizione è stata giudicata inammissibile, poiché il reato, commesso il 21 giugno 2017, non era prescritto alla data della sentenza di appello dell’8 aprile 2024, essendo il termine maturato solo successivamente, il 21 dicembre 2024. All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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