Sostituzione della pena detentiva breve e valutazione dei precedenti penali (Cass. pen. Sez. 7 n. 16051 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può fondare la prognosi negativa circa l’adempimento delle prescrizioni imposte facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell’imputato. La valutazione deve invece estendersi alla natura e al numero dei precedenti, nonché all’epoca di commissione degli illeciti. L’annullamento con rinvio della sentenza che non abbia operato tale verifica è assorbito dalla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata nelle more del giudizio di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palmi nei confronti dell’imputato, giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 4, comma 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i motivi, il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, nonché omessa motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena meno afflittiva.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha giudicato infondati i motivi di ricorso relativi all’affermazione di responsabilità. La Corte territoriale aveva infatti congruamente motivato, descrivendo l’organizzazione degli apparecchi informatici rinvenuti presso la sala giochi, capace di consentire agli scommettitori di verificare eventi sportivi e di richiedere la raccolta della giocata, con conseguente piena consumazione del delitto. Adeguata è altresì risultata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, basata sui precedenti penali e sull’assenza di elementi positivamente valutabili.
Al contrario, la Corte ha accolto il motivo concernente la mancata sostituzione della pena detentiva. La sentenza impugnata aveva negato il beneficio valorizzando esclusivamente i precedenti penali a carico dell’imputato, omettendo ogni considerazione sulla gravità del fatto e sulla capacità a delinquere. Tale argomentazione è stata ritenuta contraria al principio, già affermato da Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, secondo cui la prognosi negativa non può essere ancorata ai soli precedenti, ma deve essere supportata dalla verifica della loro natura, del loro numero e dell’epoca di commissione.
In ragione di tale carenza motivazionale, la sentenza avrebbe dovuto essere annullata con rinvio. Tuttavia, essendosi il reato, contestato al 5/4/2017, estinto per prescrizione nelle more dell’udienza, la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio.
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Nota della Redazione
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