Ricorso in cassazione inammissibile se reitera motivi d’appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 2460 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello, motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti della sentenza impugnata ma limitandosi a lamentare genericamente una carenza o un’illogicità della motivazione, è inammissibile. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata del provvedimento impugnato, che si realizza attraverso motivi specifici ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.. La valutazione del giudice di merito in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., se priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale locale, assolveva il ricorrente dal reato di furto relativamente a parte delle condotte contestategli, rideterminando la pena residua. L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la mancata assunzione di una prova decisiva consistente nella nomina di un perito medico psichiatra per accertare la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti e la capacità processuale; la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del vizio totale o parziale di mente; la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’omessa concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere stato proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Con riferimento ai primi due motivi, la Corte ha osservato che le censure non si confrontavano con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, la quale aveva già evidenziato le ragioni della carenza dei presupposti medico-scientifici per ritenere l’incapacità processuale o il vizio di mente, senza necessità di approfondimento peritale.
Richiamando il principio costante per cui la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata del provvedimento cui si riferisce, la Corte ha precisato che i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, a pena di inammissibilità. La reiterazione delle medesime doglianze già respinte in appello, senza il puntuale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, determina il venir meno dell’unica funzione per cui il ricorso è previsto e ammesso, richiamando i precedenti delle Sez. 6, n. 8700 del 2013, Sez. 2, n. 27816 del 2019, Sez. 3, n. 44882 del 2014 e Sez. 6, n. 20377 del 2009.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto del pari inammissibile la doglianza relativa alle attenuanti generiche, osservando che la motivazione della Corte di appello rappresentava e giustificava compiutamente le ragioni della negazione del beneficio, risultando priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali e, come tale, insindacabile in sede di legittimità, in linea con il precedente delle Sez. 6, n. 42688 del 2008.
All’inammissibilità è conseguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero alla luce della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.
Nota della Redazione
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