Riparazione per ingiusta detenzione e condotte di contiguità ambigua (Cass. pen. Sez. 4 n. 3646 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito deve accertare se chi l’ha patita abbia dato o concorso a dare causa alla restrizione con dolo o colpa grave, attraverso una valutazione ex ante e con un iter logico-motivazionale autonomo rispetto al processo di merito. Detta valutazione non deve vertere sulla sussistenza degli estremi del reato, ma sulla sola idoneità della condotta a ingenerare la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. La condotta ostativa può estrinsecarsi anche nelle c.d. frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti in attività illecite, purché ne sia adeguatamente motivata l’oggettiva idoneità a essere interpretata come indizio di contiguità e a porsi in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo. Il relativo apprezzamento, se adeguato e congruo, è incensurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva avanzato domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta in regime di custodia cautelare in carcere dal 29/11/2016 al 16/11/2020, in quanto indagato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.. Il Tribunale, all’esito del giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni otto di reclusione; la Corte di appello aveva però riformato la sentenza, assolvendolo perché il fatto non sussiste e disponendone l’immediata liberazione.
La Corte territoriale, investita della domanda di equa riparazione, ne aveva rigettato l’accoglimento, ritenendo che la condotta dell’istante, pur insufficiente a fondare una sentenza di condanna, avesse integrato una colpa grave ostativa al diritto all’indennizzo. Avverso tale ordinanza il richiedente proponeva ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per non essersi il giudice della riparazione confrontato con le ragioni poste alla base della pronuncia assolutoria.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha premesso che, in materia, il giudice di merito deve muovere dall’accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi vagliarne la rilevanza ai fini della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, valutandone il collegamento eziologico con l’intervento dell’autorità. Ha pertanto ritenuto corretta la prospettazione della Corte territoriale, la quale si era soffermata, non già sugli elementi fondanti la misura, ma su circostanze di fatto emergenti dalla stessa sentenza assolutoria.
La Suprema Corte ha condiviso l’apprezzamento del giudice di merito circa la natura delle condotte accertate: la piena disponibilità manifestata nei confronti del proprio datore di lavoro, noto esponente di spicco della cosca, per lo svolgimento di mansioni estranee al rapporto lavorativo, anche quando questi era detenuto; la disponibilità a qualsivoglia “imbasciata” nei confronti del fratello di quest’ultimo, allorché era sottoposto agli arresti domiciliari; il tenore criptico delle conversazioni captate, vaghe e allusive, accuratamente prive di riferimenti a situazioni o persone.
Tali comportamenti, ha osservato la Corte, erano stati correttamente valorizzati dalla Corte d’appello nel diverso perimetro di valutazione spettante al giudice della riparazione: la loro ambiguità, valutata nel contesto criminale di riferimento e con la consapevolezza dello spessore criminale degli interlocutori, lasciava ragionevolmente ritenere un apparente coinvolgimento del richiedente nei reati oggetto del provvedimento restrittivo. La Corte ha quindi escluso che la motivazione dell’ordinanza impugnata fosse apparente, essendo essa articolata e rispettosa dei principi elaborati in materia, anche in ordine alla valenza eziologica della condotta rispetto alla custodia cautelare sofferta.
La Cassazione ha infine ribadito che la condotta di contiguità, seppure non sufficiente per una pronuncia di condanna per le accuse specifiche, può risultare connotata da grave negligenza ostativa al riconoscimento dell’equa riparazione. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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