Colpa grave ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione nei reati associativi (Cass. pen. Sez. IV n. 3650 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la nozione di colpa grave ostativa al diritto all’indennizzo va individuata in quella condotta che, per evidente e macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi, abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità di un illecito penale. Il giudice della riparazione deve fondare la propria deliberazione su fatti concreti e precisi, con valutazione ex ante e secondo un iter logico autonomo rispetto al processo di merito. Costituisce condizione ostativa alla riparazione la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una contiguità al sodalizio criminale, mantenendo frequentazioni ambigue tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite. Il giudice della riparazione può rivalutare i fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, al fine di decidere sulla sussistenza del diritto.
Il Fatto
Il ricorrente, assolto con sentenza definitiva per non avere commesso il fatto dal reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, dopo essere stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, proponeva istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. La Corte d’appello rigettava l’istanza, ritenendo che il comportamento tenuto dall’istante fosse idoneo a integrare un’ipotesi di colpa grave, incompatibile con l’accoglimento della richiesta. Avverso tale ordinanza l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la decisione impugnata in linea con i canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparazione per ingiusta detenzione. Il giudice della riparazione, nell’accertare la sussistenza della colpa grave, deve verificare se la condotta del richiedente, valutata ex ante, abbia costituito il presupposto che ha ingenerato la falsa apparenza della configurabilità del fatto come illecito penale, in un rapporto di causalità con l’adozione e il mantenimento della misura cautelare.
La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui il giudice della riparazione può rivalutare i fatti emersi nel processo penale, anche se non accertati o non provati, al fine di decidere sulla sussistenza del diritto all’indennizzo. La corte territoriale aveva legittimamente valorizzato gli elementi emergenti dalla sentenza assolutoria, dai quali risultava l’inserimento del ricorrente nel contesto criminale e la sua partecipazione, come emissario, a un incontro con il soggetto che dirigeva l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
La Suprema Corte ha ribadito che, nei reati associativi, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi abbia mantenuto con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite. Nel caso di specie, il giudice della riparazione aveva adeguatamente spiegato la ragione per cui il comportamento del ricorrente, consistito nell’aver assecondato le richieste di conoscere l’esito dell’incontro seguendolo in contemporanea telefonicamente, aveva cagionato una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria.
La Corte ha quindi concluso per la manifesta infondatezza del ricorso, confermando la sussistenza della colpa grave quale causa ostativa alla riparazione e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla somma in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.
Nota della Redazione
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