Frodi sui contributi pubblici e confisca per equivalente: la Cassazione tra dolo di evasione e responsabilità 231 (Cass. pen. n. 26340/2026)

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza n. 26340/2026, depositata il 14 luglio 2026 (R.G.N. 10534/2026; udienza pubblica del 22 maggio 2026; Presidente Andrea Pellegrino, Relatore Lucia Aielli).

Il principio di diritto

La disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore.

Il fatto

Il procedimento riguarda un’associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) finalizzata a truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.) in danno dell’AGEA, per l’ottenimento di contributi comunitari alla produzione agrumaria, realizzate attraverso tre consorzi. Sono contestati, inoltre, reati fiscali (artt. 2, 5 e 8 d.lgs. 74/2000: emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione), i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio e la responsabilità amministrativa di un consorzio ai sensi del d.lgs. 231/2001. Le difese hanno proposto più ricorsi.

La motivazione

La Corte conferma l’impianto associativo: la struttura può essere preesistente e già adibita a fini leciti; la partecipazione è a forma libera; la prova del sodalizio può desumersi dalla commissione dei reati-fine e dalle loro modalità; in presenza di contestazione “chiusa”, il termine di prescrizione decorre dalla data finale indicata nell’imputazione. Sui reati tributari, invece, la motivazione è ritenuta inadeguata: non chiarisce la sussistenza del dolo specifico di evasione a fronte della diversa e riconosciuta finalità delle condotte, quella di procurare fraudolentemente i contributi pubblici. Da qui l’annullamento, senza rinvio per i capi ormai prescritti e con rinvio per gli altri. La confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 è travolta: l’art. 578-bis cod. proc. pen. ha natura anche sostanziale e non si applica ai fatti anteriori (Sez. U “Esposito”); e, in caso di concorso, la confisca va comunque commisurata a quanto conseguito dal singolo (Sez. U “Massini”). Confermati riciclaggio e autoriciclaggio: il primo è integrato anche mediante operazioni tracciabili e non richiede il giudicato sul reato presupposto. Sulla responsabilità dell’ente, infine, annullamento con rinvio: la Corte territoriale aveva omesso di motivare sull’interesse esclusivo proprio o di terzi dell’autore del reato, che costituisce un limite negativo della fattispecie ex art. 5 d.lgs. 231/2001.

Esito: annullamento senza rinvio di vari capi tributari per intervenuta prescrizione, con eliminazione delle pene; annullamento con rinvio di due capi tributari e della posizione del consorzio ex d.lgs. 231/2001; ricorsi dichiarati inammissibili nel resto, con condanna alle spese di due ricorrenti.

Implicazioni pratiche

Tre indicazioni pratiche. Quando la sovrafatturazione è strumentale a frodare contributi pubblici e non a evadere imposte, l’accusa deve motivare in modo specifico il dolo di evasione: le due finalità non coincidono. La confisca per equivalente segue la natura sanzionatoria e non opera retroattivamente; in caso di concorso va parametrata all’arricchimento del singolo. Per gli enti, la responsabilità 231 è esclusa se l’autore ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi: un profilo che va sempre verificato.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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