Misure di sicurezza: la pericolosità “attuale” si prova con elementi recenti e individualizzanti, non con la sola storia criminale (Cass. pen. 27119/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 27119/2026 (n. sez. 1793/2026), depositata il 17 luglio 2026, R.G.N. 2941/2026 — camera di consiglio del 28 aprile 2026, Presidente Giuseppe De Marzo, Relatore Micaela Serena Curami.

Il principio di diritto

La pericolosità sociale rilevante ai fini della proroga di una misura di sicurezza consiste nella probabilità che il soggetto commetta nuovi reati e va apprezzata, ai sensi degli artt. 203 e 133 cod. pen., attraverso una valutazione complessiva della personalità. L’accertamento della pericolosità attuale non può arrestarsi alla gravità dei fatti per i quali e intervenuta condanna, ma deve estendersi ai fatti successivi, al comportamento tenuto durante l’esecuzione della pena, alle relazioni trattamentali e a ogni ulteriore elemento idoneo a fondare, in concreto, il giudizio prognostico di recidiva.

Il fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Trieste rigettava l’appello di un internato avverso la proroga, per un anno, della misura di sicurezza della casa di lavoro. La difesa deduceva, tra l’altro, che il giudizio di perdurante pericolosità fosse fondato quasi esclusivamente su fatti e condanne risalenti e sul ruolo storico nel sodalizio, confondendo la pericolosità “storica” con quella attuale; contestava altresì una motivazione apparente e per relationem, la valorizzazione di condotte di terzi (familiari) in violazione del principio di personalità, l’omessa valutazione delle condizioni di salute e della loro incompatibilità con la casa di lavoro, il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi e la violazione dei principi di proporzionalità e individualizzazione.

La motivazione

Il ricorso e rigettato. Il Tribunale non si e fermato alla storia criminale ne alla risalenza delle condanne, ma ha valorizzato una pluralita di indici recenti e convergenti: la proroga del regime differenziato fondata su note aggiornate degli organi investigativi, la perdurante operatività del gruppo, l’assenza di dissociazione, i collegamenti economici e la condotta intramuraria negativa, con recenti episodi disciplinari. Il decorso del tempo e stato dunque logicamente superato. I riferimenti ai familiari non sono stati usati come autonomo fondamento della misura, ma come elementi del contesto relazionale in cui l’internato sarebbe stato destinato a reinserirsi, restando la valutazione centrata sulla sua posizione personale. Quanto alle condizioni di salute, l’inabilita al lavoro, anche permanente, non rende automaticamente incompatibile la casa di lavoro: questa non si esaurisce nella prestazione lavorativa, ma e un percorso di osservazione e trattamento, da conformare alle condizioni personali e sanitarie; i poteri istruttori officiosi non possono essere invocati in modo esplorativo. Infondato anche il motivo su proporzionalità e misure meno afflittive.

Esito: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Implicazioni pratiche

Nel giudizio sulla pericolosità sociale — per l’applicazione o la proroga di una misura di sicurezza — la difesa non può limitarsi a invocare l’età, la risalenza delle condanne o la storia criminale: occorre confrontarsi con gli elementi recenti e individualizzanti posti a base della prognosi di recidiva. Sul versante opposto, il giudice deve ancorare l’attualità a fatti concreti e attuali, non alla sola gravità storica. Due corollari pratici: le condotte dei familiari possono valere come contesto relazionale, non come responsabilità per fatto altrui; e l’inabilita al lavoro non rende di per se incompatibile la casa di lavoro, dovendo l’amministrazione penitenziaria conformare le attività alle residue capacità e alle prescrizioni sanitarie dell’interessato.

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