Reati tributari e sequestro: l’imposta evasa si calcola sul reddito netto (costi dedotti), non sui ricavi lordi; sotto soglia niente reato ne autoriciclaggio (Cass. pen. 27133/2026)

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza n. 27133/2026 (n. sez. 1724/2026), depositata il 17 luglio 2026, R.G.N. 20267/2026 — camera di consiglio del 9 luglio 2026, Presidente Marco Maria Alma, Relatore Giuseppe Nicastro.

Il principio di diritto

In tema di reati tributari, il giudice, per determinare l’imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell’imponibile previsti dalla normativa fiscale, subisce le limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell’accertamento penale, con la conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati devono essere considerati solo se suffragati, quanto meno, da allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza, essendo legittimo inferire l’inesistenza di quelli la cui consistenza si fonda su mere asserzioni, prive di collegamento con gli elementi istruttori.

Il fatto

Il Tribunale di Cagliari, in sede di riesame, confermava il rigetto della richiesta di revoca di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, disposto per il fumus dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000) e di autoriciclaggio, per oltre 1,3 milioni di euro complessivi. La vicenda riguardava la locazione di numerosi immobili a fini ricettivi: la difesa contestava la qualificazione del reddito come d’impresa (invocando il regime della cedolare secca proprio dei redditi fondiari) e, in subordine, l’omessa deduzione dei costi inerenti, tale da riportare l’imposta evasa sotto la soglia di punibilità di 30.000 euro; deduceva inoltre l’insussistenza dei mezzi fraudolenti, il rilievo di una favorevole sentenza tributaria e l’erronea quantificazione del profitto confiscabile.

La motivazione

Il primo motivo e infondato quanto alla qualificazione dell’attività: la locazione di decine di immobili a fini ricettivi, gestita in modo organizzato e continuativo (mezzi, turn over di clientela, portali), e attività d’impresa, con conseguente esclusione della cedolare secca — valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità. E invece fondato quanto ai costi: per verificare il superamento della soglia di punibilità, l’imposta evasa va calcolata sul reddito imponibile, cioè sulla differenza tra ricavi e costi deducibili, e non sui ricavi lordi; i costi non contabilizzati rilevano se suffragati da allegazioni fattuali da cui desumere certezza o ragionevole dubbio della loro esistenza. Il Tribunale, pur investito della specifica deduzione, non aveva motivato sul punto. Gli altri motivi restano assorbiti, tanto più che, se l’evasione risultasse “sotto soglia”, verrebbe meno non solo il reato tributario ma anche l’autoriciclaggio, per difetto del reato presupposto: le soglie di punibilità sono elementi costitutivi del reato tributario.

Esito: annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Implicazioni pratiche

Nel contenzioso penal-tributario e cautelare reale, la quantificazione dell’imposta evasa — decisiva per la soglia di punibilità e per il quantum sequestrabile — deve muovere dal reddito netto: i costi inerenti vanno dedotti dai ricavi, purché allegati in modo idoneo a fondarne almeno il ragionevole dubbio di esistenza (non bastano mere asserzioni). Chi loca numerosi immobili a fini ricettivi in forma organizzata svolge attività d’impresa e non può fruire della cedolare secca. Infine, poiché le soglie sono elementi costitutivi del reato, l’evasione “sotto soglia” travolge anche l’autoriciclaggio dei relativi proventi, per assenza del reato presupposto: un argomento difensivo che incide a monte sull’intero impianto cautelare.

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