Le fonti aperte indefinite sono inutilizzabili nel processo penale (Cass. pen. Sez. 5 n. 19361 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova penale, le cd. “fonti aperte” – informazioni accessibili a chiunque attraverso la stampa, le trasmissioni televisive e radiofoniche o il web – sono utilizzabili nel processo solo se il giudice ne accerti la provenienza e ne valuti specificamente l’attendibilità, in ossequio al metodo dialettico del contraddittorio. L’ampia accessibilità della notizia non la rende di per sé riconducibile al fatto notorio, che ricorre solo per i dati acquisiti alla collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabili. Sono pertanto inutilizzabili le fonti aperte cd. “indefinite”, cioè la massa di notizie indistinte riportate senza riferimento alla provenienza, che costituiscono l’evoluzione delle “voci correnti nel pubblico”, e non possono fondare una decisione giurisdizionale, anche cautelare.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova applicava all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale ex art. 270-bis cod. pen. L’ipotesi accusatoria era che l’indagato, membro del comparto estero di Hamas e dipendente di una associazione di volontariato, operasse nella raccolta di fondi a fini umanitari, in realtà destinati in parte rilevante al finanziamento dell’organizzazione terroristica.
Il Tribunale del riesame di Genova confermava l’ordinanza, ricostruendo il quadro indiziario anche sulla base di “fonti aperte”, dopo aver escluso l’utilizzabilità dei documenti informativi israeliani. Avverso tale decisione l’indagato proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra i motivi, l’inutilizzabilità patologica delle menzionate “fonti aperte”, richiamate in modo generico e senza indicarne la provenienza.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione penale ha dapprima ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di associazione con finalità di terrorismo, chiarendo che si tratta di reato a dolo specifico e di pericolo presunto, in cui la condotta di partecipazione può atteggiarsi anche come contributo esterno ex art. 110 cod. pen. o come attività di sostegno economico, non essendo richiesto che il partecipe voglia finanziare un singolo atto terroristico, ma solo che sia consapevole delle finalità terroristiche perseguite dal sodalizio. La Corte ha inoltre escluso che la natura terroristica dell’atto possa essere scriminata dall’inserimento in una strategia militare o in un contesto di conflitto armato, quando l’azione sia diretta contro la popolazione civile.
Quanto alla consulenza di parte, la Corte ne ha dichiarato l’infondatezza del motivo: la relazione depositata dalla difesa, priva di rigore metodologico e di basi scientifiche documentate, introduceva fatti estranei al materiale acquisito e valutazioni giuridiche riservate al giudice, non consentendo l’espansione della piattaforma cognitiva del processo.
Il motivo sulle “fonti aperte” è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha ricordato che l’art. 234-bis cod. proc. pen. consente l’acquisizione di documenti e dati informatici reperibili in rete, ma ha precisato che la libera fruibilità dell’informazione non ne comporta automaticamente l’utilizzabilità processuale. Il giudice può fondare la decisione solo su materiale probatorio acquisito in contraddittorio, di cui sia accertata la provenienza e che, ove contenga dati tecnici o scientifici, provenga da fonti autorevoli e certificate. Le “fonti aperte” possono costituire un parametro di valutazione di massime di esperienza o fatti notori, ma non una base indiziaria autonoma quando siano evocate senza specificare la testata giornalistica, il sito istituzionale o la pubblicazione scientifica di provenienza, e senza valutarne l’attendibilità.
L’ordinanza impugnata aveva invece richiamato plurime volte le “fonti aperte” per affermare la vocazione estera di Hamas, il suo canale di finanziamento tramite enti di beneficenza e il ruolo di alcuni soggetti, senza alcuna indicazione specifica. Tale genericità ha reso inutilizzabili anche i video e la fotografia estrapolati da Facebook, dei quali non erano state indicate data, orario e modalità di estrazione. La Corte ha pertanto annullato l’ordinanza con rinvio, affinché i giudici rivalutino il quadro indiziario selezionando provenienza e attendibilità delle fonti, e verificando se sussistano elementi autonomi e utilizzabili a sostegno della misura, con particolare riferimento alla consapevolezza dell’indagato circa le finalità terroristiche delle operazioni di finanziamento.
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Nota della Redazione
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