Esenzione IMU per enti non commerciali e giudicato esterno nelle imposte periodiche (Cass. civ. Sez. 5 n. 9941 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta municipale propria, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività di religione o di culto non può essere riconosciuta soltanto in ragione della qualità soggettiva dell’ente titolare, ma richiede la compresenza del requisito oggettivo, la cui sussistenza deve essere verificata in concreto, non potendo desumersi esclusivamente da documenti che attestino “a priori” il tipo di attività, con la conseguenza che l’esenzione presuppone che l’attività sia svolta a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo di importo meramente simbolico. L’efficacia vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a più annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili destinati a modificarsi nel tempo: la natura commerciale o meno dell’attività svolta non costituisce elemento tendenzialmente permanente, dipendendo dalle modalità concrete di esercizio dell’attività stessa.
Il Fatto
Un ente religioso giuridicamente riconosciuto proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento per omesso versamento IMU relativo all’anno 2015, emesso dal Comune in relazione a diversi immobili di sua proprietà. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, ritenendo non raggiunta la prova di un utilizzo degli immobili per lo svolgimento di attività di religione e di culto ai fini dell’esenzione di cui all’art. 7, lett. i) d.lgs. n. 504/1992.
La decisione era confermata in appello. Il giudice di seconde cure, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di requisiti soggettivi e oggettivi dell’esenzione, riteneva che la documentazione prodotta dal contribuente non fosse idonea e valorizzava, invece, quella offerta dal Comune, dalla quale emergeva che l’immobile era pubblicizzato come casa per ferie, con indicazione del listino prezzi e di servizi per eventi. Era altresì esclusa la rilevanza del giudicato esterno favorevole formatosi per altre annualità. L’ente ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte, in ossequio al principio della ragione più liquida, tratta prioritariamente il secondo e il terzo motivo di ricorso, entrambi accolti. Con il secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., il ricorrente lamentava l’omessa motivazione in ordine all’eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta dal Comune, in quanto riferita ad un anno d’imposta successivo a quello in contestazione. La Corte osserva che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, in caso di denunciato error in procedendo, presuppone l’ammissibilità del motivo e l’adempimento dell’onere di autosufficienza del ricorso, ma rileva che, nella specie, il giudice di merito era pervenuto al proprio convincimento senza fornire alcuna spiegazione circa la rilevanza di tale documentazione.
Con il terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 e degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., il ricorrente deduceva che il giudice di appello non aveva distinto le posizioni dei due immobili: l’uno adibito a residenza delle consorelle a titolo gratuito e per attività religiose, l’altro solo successivamente all’annualità in contestazione adibito a casa per ferie con modalità commerciali. La Corte ritiene fondata la censura, evidenziando che il giudice di merito non ha valutato la diversità degli immobili né le prove offerte per ciascuno di essi, dovendo essere rivalutato il compendio probatorio.
Il quarto motivo, riguardante la violazione del giudicato esterno ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., è invece respinto. La Corte ribadisce che, nelle imposte periodiche, l’effetto vincolante del giudicato esterno concerne i fatti aventi carattere stabile o tendenzialmente permanente, ma non gli elementi variabili destinati a modificarsi nel tempo. La natura commerciale o meno dell’attività svolta nell’immobile integra un accertamento di fatto privo di tale carattere, dipendendo dalle modalità concrete di esercizio dell’attività, con la conseguenza che correttamente il giudice di merito ne ha escluso la rilevanza. Il primo motivo è dichiarato assorbito dall’accoglimento del secondo e del terzo.
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