Diniego accesso atti NAS esige specifica motivazione di sicurezza (TAR Lazio n. 10247 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le limitazioni al diritto di accesso di cui agli artt. 1048 e 1049 del d.P.R. n. 90/2010 e all’art. 3 del D.M. Interno 16 marzo 2022 hanno carattere eccezionale e la loro applicazione richiede l’esplicitazione del motivo specifico per cui l’Amministrazione abbia ritenuto applicabile la fattispecie normativa alla documentazione richiesta. Il giudizio ex art. 116 c.p.a. è un giudizio sul rapporto che postula una valutazione piena sulla sussistenza del diritto all’accesso. Un ente portatore di interessi alla tutela degli animali vanta un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi dell’art. 22, co. 1, lett. b), l. n. 241/1990 all’ostensione dei verbali ispettivi riguardanti le condizioni di gestione di un allevamento, essendo tali atti strumentali ai propri scopi statutari. L’oscuramento dei dati sensibili del controinteressato, ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, costituisce la modalità per contemperare il diritto di accesso con la tutela della riservatezza, salva l’opponibilità del segreto istruttorio ove risulti la pendenza di un procedimento penale.

Il Fatto

Un ente riconosciuto, avente finalità statutarie di tutela degli animali, aveva partecipato alla realizzazione di un documentario televisivo sulle condizioni di un allevamento di tacchini. A seguito della messa in onda, i Carabinieri del NAS avevano svolto accertamenti, comminando sanzioni amministrative. L’ente presentava istanza di accesso per ottenere i verbali delle ispezioni e le sanzioni, ma l’Amministrazione negava l’ostensione per insussistenza dell’interesse legittimante. Il successivo ricorso alla Commissione per l’accesso veniva accolto, ma l’Amministrazione, con un nuovo provvedimento, ribadiva il diniego sulla base della riconducibilità degli atti alle categorie sottratte all’accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica ex art. 1049, co. 2, lett. c), d.P.R. n. 90/2010 e art. 3 D.M. Interno 16 marzo 2022. Avverso tale ultimo diniego l’ente proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi di doglianza in quanto logicamente connessi. Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, rilevando che le limitazioni all’accesso per ragioni di sicurezza pubblica costituiscono una deroga al principio generale di ostensione e, in quanto tali, sono di stretta interpretazione. L’Amministrazione che intenda avvalersene ha l’onere di dimostrare la concreta riconducibilità dei singoli documenti richiesti alla fattispecie astratta, non bastando un generico richiamo normativo.

Nella specie, il provvedimento impugnato si limitava a un mero elenco di disposizioni, senza allegare alcuna circostanza specifica che giustificasse il collegamento tra i verbali richiesti e l’interesse alla salvaguardia dell’ordine pubblico e alla prevenzione della criminalità. Al contrario, dagli atti emergeva che gli accertamenti avevano riguardato la verifica del rispetto della normativa sul “pacchetto igiene” e sulle misure di biosicurezza, ossia violazioni di carattere amministrativo, non già profili di rilevanza penale. Il Collegio ha inoltre escluso che la documentazione potesse essere coperta da segreto istruttorio, non essendo stata allegata né risultando dagli atti la pendenza di un procedimento penale.

Quanto all’interesse all’accesso, la Corte ha valorizzato la natura di giudizio sul rapporto del processo ex art. 116 c.p.a., che impone una verifica piena della fondatezza della pretesa sostanziale. Ha quindi riconosciuto la sussistenza del nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la posizione giuridica dell’ente ricorrente, ravvisando un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi dell’art. 22, co. 1, lett. b), l. n. 241/1990. Tale interesse è stato ritenuto connaturato allo scopo statutario dell’ente, volto alla protezione degli animali, rispetto al quale le condizioni di gestione dell’allevamento risultano direttamente pertinenti.

Il TAR ha infine precisato i limiti entro cui l’Amministrazione dovrà dare esecuzione alla pronuncia. L’ostensione dovrà avvenire nel termine di trenta giorni, con l’oscuramento dei dati sensibili o giudiziari del controinteressato, non avendo l’ente ricorrente prospettato il presupposto della stretta indispensabilità. La decisione fa salva l’eventuale limitazione dell’accesso qualora emerga la pendenza di un procedimento penale e sussistano le condizioni per il segreto investigativo. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa, con l’ordine di oscuramento delle generalità a tutela della riservatezza delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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