Annullato diniego visto studio per carente motivazione e istruttoria (TAR Lazio n. 10232 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di visto di ingresso per motivi di studio deve essere sorretto da una motivazione che dia conto delle autonome valutazioni dell’Amministrazione e degli elementi concreti posti a fondamento della decisione. L’insufficienza delle risorse finanziarie non può essere desunta dalla mera prossimità del deposito bancario alla presentazione dell’istanza, dovendo l’Amministrazione valutare compiutamente la complessiva capacità economica del richiedente, anche congiuntamente a quella del garante. Il mancato esperimento del colloquio, sebbene non obbligatorio, integra un indice sintomatico del difetto istruttorio. L’annullamento del provvedimento impone all’Amministrazione di riesaminare l’istanza entro un termine perentorio, nel rispetto del vincolo conformativo, anche al fine di consentire l’immatricolazione entro i termini previsti dalla circolare ministeriale.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino turco, chiedeva il visto di ingresso per motivi di studio per frequentare un corso biennale in “Progettazione artistica per l’impresa” presso lo IED di Milano. Il Consolato di Istanbul rigettava l’istanza, ritenendo ostative la circostanza di un precedente diniego opposto dalla Norvegia nel 2023, la risalenza del diploma di laurea conseguito nel 2020 e l’insufficienza delle risorse finanziarie esibite dallo sponsor, il padre del richiedente. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lazio deducendo, tra gli altri motivi, il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento.

La Motivazione della Corte

La Sezione Seconda del TAR Lazio ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo le censure relative al deficit motivazionale e al difetto istruttorio. In primo luogo, il Collegio ha rilevato che il provvedimento impugnato non forniva alcuna spiegazione in merito al precedente diniego norvegese né alla risalenza del diploma di laurea, circostanze assunte come ostative senza una compiuta valutazione. Il Collegio ha inoltre escluso che la risalenza del diploma potesse di per sé giustificare il diniego, trattandosi di titolo attinente al corso universitario cui il ricorrente aspirava. Sotto il profilo finanziario, la Sezione ha osservato che la documentazione bancaria prodotta dal ricorrente dimostrava un deposito di oltre 12.000,00 euro, superiore alla soglia prevista dalla tabella A della Direttiva del Ministro dell’Interno del 1.3.2000, richiamando i precedenti arresti della Sezione (nn. 8664/2026 e 7387/2026). Il Collegio ha precisato che la prossimità del deposito alla domanda di visto non è di per sé ostativa, potendo l’interessato aver provveduto solo quando è insorta la necessità di comprovare la provvista. La valutazione, inoltre, andava effettuata congiuntamente alle disponibilità del padre garante, documentate in giudizio e non controdedotte dall’Amministrazione, il quale risultava percepire compensi mensili rilevanti e vantava ulteriori disponibilità finanziarie. Il TAR ha infine disposto l’annullamento del provvedimento e ordinato all’Amministrazione di riesaminare definitivamente l’istanza entro quindici giorni, con l’obiettivo di consentire l’immatricolazione in tempo utile per l’anno accademico 2025-2026, richiamando la circolare Mur del 15.4.2025 che prevede l’immatricolazione con riserva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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