Payback dispositivi medici: giurisdizione del giudice ordinario sui provvedimenti regionali (TAR Lazio n. 2460 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti con cui le regioni e le province autonome approvano l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018 e quantificano gli importi dovuti ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015 sono atti interamente vincolati e privi di margine di discrezionalità, anche tecnica. Essi non esprimono un potere autoritativo, ma un accertamento tecnico-contabile sul quantum debeatur. La controversia che li investe involge quindi un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo. Il meccanismo del payback sui dispositivi medici non viola gli artt. 41, 23, 2 e 117 Cost., né il principio di irretroattività e di tutela dell’affidamento.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018, e il successivo decreto del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per i provvedimenti regionali di ripiano.
Con numerose serie di motivi aggiunti, la società ha poi impugnato gli atti con cui singole regioni e province autonome hanno ripartito gli oneri di ripiano tra le aziende fornitrici. Nel corso del giudizio sono intervenute la sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024, che ha esteso a tutte le imprese la riduzione al 48 per cento, e sopravvenienze normative in materia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 17, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011 ha introdotto il tetto di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici; l’art. 15, comma 13, lett. f), del d.l. n. 95 del 2012 lo ha fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard. L’art. 9-ter, comma 9, del d.l. n. 78 del 2015 ha posto a carico delle aziende fornitrici una quota crescente del ripiano, pari al 40 per cento per il 2015, al 45 per cento per il 2016 e al 50 per cento dal 2017.
La sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024 ha ritenuto ragionevole e proporzionato il meccanismo del payback per il quadriennio considerato, qualificandolo come contributo di solidarietà e riconoscendo il rispetto della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. e l’insussistenza della violazione del principio di irretroattività e dell’affidamento, essendo il meccanismo noto agli operatori sin dal 2015.
Su tali basi il TAR rigetta il ricorso principale. Il primo motivo è infondato, perché la normativa presupposta ha superato il vaglio di costituzionalità e non si scorge alcun effetto distorsivo sulla concorrenza né un legame tra il tetto di spesa e la lamentata restrizione quantitativa alle importazioni ex artt. 34 e 35 TFUE. Il secondo motivo è infondato, poiché il dato numerico del decreto è autoesplicativo e non necessitava di ulteriore confronto endoprocedimentale. Il terzo motivo è una petizione di principio.
Il passaggio decisivo riguarda i motivi aggiunti, dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione. Le regioni e le province non possono determinare il tetto, certificarne il superamento o quantificare lo scostamento: competenze statali. Esse svolgono solo attività tecnico-contabile di verifica e attività riepilogativa di individuazione dell’elenco. L’atto regionale, ancorché definito “provvedimento”, dà luogo a un rapporto paritario a valle del potere autoritativo, con obbligo di pagamento e diritto soggettivo al corretto calcolo. Richiamando Cass. Civ., Sez. Un., n. 28429 del 2022, n. 8188 del 2022 e n. 10089 del 2020, il TAR afferma la giurisdizione del giudice ordinario. La causa può essere riassunta davanti a quest’ultimo ex art. 11 c.p.a. entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese compensate.
Nota della Redazione
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