Sopravvenuta carenza di interesse e dichiarazione di improcedibilità nel concorso per allievi agenti della Polizia di Stato (TAR Lazio n. 14498 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento del giudizio di non idoneità attitudinale e degli atti presupposti diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. allorché l’amministrazione, in esecuzione di un’ordinanza cautelare, abbia riesaminato il candidato con esito positivo, dichiarandolo idoneo al prosieguo della selezione e ammettendolo al corso di formazione. La rideterminazione in autotutela della graduatoria, con collocazione del ricorrente a pieno titolo e senza riserve, consente di ritenere integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 3, cod. proc. amm. e declaratoria di improcedibilità.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Commissione Attitudinale lo aveva dichiarato non idoneo agli accertamenti attitudinali nell’ambito del concorso pubblico per 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 22 aprile 2025. L’atto introduttivo era esteso alla relazione psicologica, alla scheda attitudinale, al profilo 16PF, al verbale del colloquio individuale e al verbale collegiale, nonché al DM 9 settembre 2022 n. 168 e alla graduatoria di concorso nella parte in cui non lo individuava tra i vincitori. Con successivi motivi aggiunti il candidato impugnava anche la graduatoria definitiva pubblicata con Decreto 3117 del 19 dicembre 2025.
Con ordinanza cautelare del 25 febbraio 2026, n. 1195, il TAR Lazio accoglieva la domanda cautelare, disponendo il riesame del ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione. L’amministrazione provvedeva al riesame con esito favorevole, dichiarando il candidato idoneo al prosieguo della selezione e ammettendolo al corso di formazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’amministrazione aveva dato esecuzione all’ordinanza cautelare, disponendo un nuovo esame del ricorrente ad opera di una Commissione in diversa composizione e, all’esito, dichiarandolo idoneo al prosieguo della selezione e ammettendolo al corso di formazione. Tale circostanza ha determinato la necessità di verificare la permanenza dell’interesse alla decisione del merito.
Con successivo decreto dell’11 giugno 2026, il Direttore Centrale della Pubblica sicurezza ha adottato una rideterminazione della graduatoria, esercitando il potere di autotutela con riferimento alla posizione del ricorrente, collocandolo a pieno titolo e senza alcuna riserva. L’amministrazione ha, quindi, integralmente rideterminato la posizione del candidato nella graduatoria concorsuale, riconoscendone la positiva collocazione.
Il Tribunale ha ritenuto che tale esito abbia determinato una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del merito del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. La pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente — consistente nell’accertamento dell’idoneità attitudinale e nell’inserimento in graduatoria — deve considerarsi integralmente soddisfatta dall’attività provvedimentale successivamente svolta dall’amministrazione, non residuando alcuna utilità ulteriore che la sentenza di merito potrebbe attribuire alla parte ricorrente.
Il Collegio ha, infine, considerato che il complessivo andamento della vicenda e la sua peculiarità giustificano la compensazione delle spese di lite, con eccezione del contributo unificato posto a carico dell’amministrazione resistente. La sentenza ha, pertanto, dichiarato il ricorso improcedibile, disponendo l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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