Manifesta infondatezza dei motivi e prescrizione successiva all’appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 6040 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, oltre a essere manifestamente infondati, si risolvano in doglianze in punto di fatto e siano riproduttivi di censure già esaminate dalla sentenza impugnata con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può trovare applicazione quando la condotta, per modalità, organizzazione e materiale utilizzato, evidenzi una rilevante intensità del dolo e un pericolo significativo per la pubblica incolumità. È manifestamente infondato il motivo che invochi una causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione allorché il termine, pur considerate le sospensioni, sia maturato in data successiva all’emissione della sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte di Appello di Palermo aveva confermato la condanna di due imputati per il reato di danneggiamento seguito da incendio, commesso ai danni di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via. Gli imputati, dopo aver prelevato benzina presso un distributore, venivano riconosciuti attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza come gli autori del gesto. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, deducendo numerosi motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato come la sentenza impugnata avesse già fornito una risposta argomentata e coerente alle censure riproposte. Con riguardo alla responsabilità penale, è stata ritenuta corretta la valutazione degli elementi indiziari, basata sul riconoscimento degli imputati, sulla corrispondenza temporale e geografica del loro spostamento con il luogo del fatto e sul rinvenimento del bidoncino di benzina, elementi concordanti e tali da escludere una ragionevole spiegazione alternativa.
Quanto alla richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto, la Corte ha escluso che ricorrano i presupposti, considerata la gravità della condotta, consistente nell’appiccare il fuoco a un veicolo in area urbana, con concreto pericolo di propagazione e di esplosione, nonché la rilevante intensità del dolo e i precedenti penali specifici di uno degli imputati. È stata inoltre ritenuta coerente la motivazione con cui la Corte territoriale ha negato le circostanze attenuanti generiche, valorizzando le modalità della condotta e la negativa personalità di uno degli imputati.
Riguardo al trattamento sanzionatorio, la Corte ha giudicato la pena congrua, in quanto prossima al minimo edittale. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all’intervenuta prescrizione, posto che il relativo termine, pur considerando i periodi di sospensione, era maturato successivamente all’emissione della sentenza di appello. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.