Affidamento in prova, il giudizio prognostico va ancorato a dati certi (Cass. pen. Sez. I n. 34125 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l’assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi di pena e l’assenza di reati ostativi. Occorre che risultino elementi positivi idonei a fondare un giudizio prognostico favorevole sulla prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. L’opportunità del trattamento alternativo presuppone un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione, che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi. Il giudice non può prescindere dalla tipologia e gravità dei reati, ma deve soprattutto valutare il comportamento e la situazione del soggetto dopo i fatti, senza ricavare dal sistema presunzioni generali di affidabilità o inaffidabilità. Lo svolgimento di attività lavorativa è parametro apprezzabile unitamente agli altri, ma la sua mancanza non costituisce da sola condizione ostativa.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata nell’interesse del condannato, ammettendolo alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354, chiesta in via subordinata, per il residuo periodo di pena.
Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia considerato il percorso riabilitativo avviato dopo la condanna, facendo leva sulla natura e gravità del reato in espiazione, risalente a otto anni prima, su una denuncia del 2024 e su precedenti penali ritenuti non pertinenti. Sottolinea di non avere più rapporti con le persone coinvolte nel processo e di lavorare, dal 2017, alle dipendenze di una società di smaltimento rifiuti con funzioni di responsabile tecnico dell’impianto. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Sezione I ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti. Il Collegio ricostruisce anzitutto la regola di giudizio: per la concessione di una misura alternativa non basta l’assenza di indicazioni negative, ma occorre che emergano elementi positivi capaci di sostenere un giudizio prognostico favorevole sulla prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.
Tale valutazione va inquadrata nel principio per cui l’opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall’esistenza di un serio processo di revisione critica del passato e di risocializzazione, da escludere motivatamente tramite il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice non può prescindere dalla tipologia e gravità dei reati, ma deve soprattutto avere riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti, per verificare i sintomi di una positiva evoluzione della personalità: Sez. I n. 20469 del 23/04/2014 e Sez. I n. 17021 del 09/01/2015. Non è ricavabile dal sistema alcuna presunzione generale di affidabilità o inaffidabilità: occorre una valutazione concreta, valorizzando precedenti, informazioni di polizia e servizi sociali, assenza di nuove denunzie, ripudio delle condotte devianti, attaccamento familiare, condotta di vita attuale e prospettiva risocializzante (Sez. I n. 34135 del 31/05/2024).
Quanto al profilo lavorativo, lo svolgimento di un’attività rappresenta un mezzo di reinserimento valutabile, ma la sua mancanza non è da sola condizione ostativa, trattandosi di parametro apprezzabile insieme agli altri (Sez. I n. 5076 del 21/09/1999; Sez. I n. 16541 del 10/12/2018).
Nel caso concreto il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo di tali principi. Il Tribunale ha valorizzato, per escludere la misura principale, due denunce per traffico illecito di rifiuti, senza approfondirne la consistenza e, per la seconda, senza verificarne l’esito. Ciò a fronte di una relazione dell’Uepe favorevole alla misura più blanda, che evidenzia un rapporto responsabile e adeguato con il servizio sociale, collaborazione attiva, gravoso impegno lavorativo giornaliero e disponibilità ad attività di volontariato. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
Nota della Redazione
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