Sequestro preventivo per disturbo quiete pubblica e limiti sindacato Cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 30900 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame è ammesso, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge, nozione nella quale rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659, primo comma, cod. pen. non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito territoriale circoscritto. La natura contravvenzionale del reato e la previsione di pena alternativa non precludono l’applicabilità della misura cautelare reale, e il periculum in mora non richiede l’attualità della condotta criminosa, ma il rischio concreto che la libera disponibilità della cosa aggravi o protragga le conseguenze del reato.

Il Fatto

Il tribunale del riesame, con ordinanza del 24 marzo 2025, aveva disposto il sequestro preventivo degli impianti destinati alla riproduzione, amplificazione e diffusione di musica in funzione nel locale adibito a discoteca, condotto in locazione da una società e riconducibile al suo legale rappresentante. Il provvedimento si colloca in una vicenda processuale originata dalla richiesta di misura cautelare reale per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 659, primo comma, cod. pen., dapprima rigettata dal G.I.P. e poi dal tribunale del riesame con ordinanza del 7 ottobre 2024.

Investita del ricorso del pubblico ministero, la Suprema Corte, con sentenza del 4 febbraio 2025, aveva annullato il rigetto enunciando il principio di diritto sulla sufficienza del disturbo arrecato a un gruppo indeterminato di persone. In sede di rinvio il tribunale del riesame ha applicato quel principio e ha disposto il sequimento dei soli impianti. Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 659 cod. pen. e il difetto di motivazione sul periculum.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dai limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali. L’art. 325 cod. proc. pen. ammette il ricorso avverso le ordinanze del riesame in materia di sequestro preventivo solo per violazione di legge; secondo un principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 25932 del 29/05/2008, in tale nozione rientrano anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Con riferimento al giudizio di rinvio, l’art. 628, secondo comma, cod. proc. pen. limita l’impugnazione ai motivi non riguardanti i punti decisi dalla Cassazione, salvo il caso di mancata uniformazione al principio di diritto.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. Il tribunale del riesame ha fondato il proprio decidere sul principio enunciato dalla sentenza del 4 febbraio 2025, inserito in un orientamento consolidato secondo cui oggetto della tutela penale dell’art. 659 cod. pen. è l’interesse dello Stato alla salvaguardia dell’ordine pubblico nel particolare aspetto della tranquillità pubblica. I rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo a essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se concretamente solo taluna se ne lamenti, come affermato da Sez. 3 n. 18521 del 11/01/2018.

La Corte ritiene che l’ordinanza impugnata abbia correttamente applicato tali principi, valorizzando la consulenza tecnica che ha accertato il superamento dei limiti normativi e le dichiarazioni dei soggetti dimoranti nella zona. Il valore probatorio dei rilievi fonometrici effettuati in condizioni reali di funzionamento dell’impianto non è equiparabile a quello di calcoli virtuali realizzati mediante simulazioni software. La circostanza che alcuni testimoni non abbiano percepito disturbi non esclude la rilevanza penale della condotta, trattandosi di accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, che può fondare il convincimento su elementi probatori diversi dalle indagini tecniche (Sez. 3 n. 11031 del 05/02/2015). Irrilevante è la conformazione orografica del territorio, poiché la configurabilità del reato non dipende dalla linea di visione tra sorgente sonora e ricettori.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. L’art. 321 cod. proc. pen. non distingue tra delitti e contravvenzioni ai fini dell’applicabilità del sequestro preventivo, richiedendo solo il fumus criminis e il periculum in mora. I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità impongono al giudice di motivare sull’impossibilità di conseguire il medesimo risultato con una cautela meno invasiva, ma non escludono a priori la misura per i reati contravvenzionali. Il periculum non richiede l’attualità della condotta, ma la sussistenza del rischio concreto che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato: la stagionalità dell’attività non lo elimina, e i progetti di ristrutturazione dell’impianto elettroacustico restavano, al momento della decisione, un mero intento. Il ricorso è quindi rigettato perché propone una rivalutazione del merito estranea al sindacato di legittimità, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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